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Liquidità alle imprese – Effetto Covid 19 – analisi punto 1
Liquidità alle imprese – Effetto Covid 19 – analisi del punto 1
Qualche giorno fa, precisamente il 10 aprile 2020, abbiamo pubblicato un articolo “Liquidità alle imprese – effetto Covid 19″ nel quale venivano analizzate, in modo succinto, le misure prese dal Governo in materia di accesso a finanziamenti e di adempimenti fiscali per le imprese.
L’articolo si chiudeva con la promessa che avremmo esaminato, in modo più approfondito, tali misure con altri specifici periodici.
Questo vogliamo fare oggi, iniziando dal punto 1 del decreto–legge 8 aprile 2020, n.23, denominato “Decreto Liquidità”.
Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese, internazionalizzazione, esportazione e investimenti alle imprese.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. num. 94 del 8 aprile 2020) del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, diventano operative le misure a supporto di professionisti, lavoratori autonomi, artigiani e imprese.
Art.13, lett.m, D.L. 8 aprile 2020, n.23
L’art.13, lett. m, del D.L. 8 aprile 2020, n.23 prevede l’erogazione di finanziamenti garantiti al 100% in favore delle piccole e medie imprese e delle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione.
Questi finanziamenti sono gestiti da:
Fondo Centrale di Garanzia PMI , per aziende con un numero di dipendenti inferiore a 500;
SACE (s.p.a. del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nel settore assicurativo – finanziario), per aziende di qualsiasi dimensione.
Condizione primaria è il blocco dell’attività lavorativa causato dalla emergenza COVID – 19, come da dichiarazione autocertificata.
Il finanziamento è concesso a condizioni che:
- sia prevista la restituzione del capitale non prima di 24 mesi;
- abbia durata fino a 72 mesi (6 anni);
- abbia un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario; ciò deve risultare dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia e, comunque, non superiore ad euro 25.000.
Per questi soggetti beneficiari, l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI è concesso gratuitamente, in modo automatico e senza valutazione del “merito creditizio”.
Il soggetto finanziatore, inoltre, concede il finanziamento soltanto in seguito alla verifica formale del possesso dei requisiti.
Non è necessario attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del fondo medesimo; pertanto, si ipotizza, che i tempi di erogazione saranno brevissimi.
Art.13, lett.n, D.L. 8 aprile 2020, n.23
Una ulteriore agevolazione per la ripresa del sistema produttivo italiano, appena superata l’emergenza sanitaria, è rappresentata dall’articolo 13, lett.n del sopracitato articolo.
Esso contempla un’altra forma di liquidità in favore di soggetti con un ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro.
A tali soggetti viene riconosciuta una garanzia al 100% in forma mista (90 % Fondo PMI e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino ad un massimo di 800.000 euro.
In questo caso lo Stato garantisce totalmente, però le banche si riservano la valutazione del “merito creditizio”.
E’ riconosciuta una garanzia al 90% per i finanziamenti fino a 5.000.000 di euro e, in questo caso, la garanzia dello Stato non sarà più integrale.
Sono ammesse al Fondo non solo le aziende “in bonis” ma anche quelle che sono classificate come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o “ sconfinanti deteriorate o scadute”.
Le sofferenze rappresentano soggetti in stato di insolvenza o in situazioni equiparabili.
Le inadempienze probabili sono situazioni diverse dalle precedenti, per le quali la banca valuta improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni, senza il ricorso ad altre azioni.
Le esposizioni sconfinanti deteriorate o scadute sono situazioni che eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una soglia di rilevanza definita in precedenza o scadute.
La condizione è che le imprese siano rientrate in tali classificazioni dopo il 31 gennaio 2020.
Nel decreto, poi, sono previste anche misure di sostegno alle esportazioni.
Tali misure prevedono l’introduzione di un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%.
In questo modo si crea liquidità da destinare al sostentamento dell’esportazione del made in Italy e dell’internazionalizzazione.
Termini di scadenza sospesi per i titoli di credito
L’art.11 del Decreto Liquidità prevede la sospensione dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti di cambiali, vaglia cambiari e altri titoli di credito emessi prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
Lo slittamento opera a favore degli obbligati e dei debitori anche in via di garanzia o di regresso; essi si riservano la facoltà di rinunciarvi espressamente.
I protesti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del decreto non saranno trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di commercio; in caso di avvenuta pubblicazione le CCIAA provvederanno d’ufficio alla loro cancellazione.
Ulteriori misure attivate dai D.L. precedenti
Per le piccole, medie e microimprese sono sospese, fino al 30 settembre 2020, le scadenze per il pagamento di rate di prestiti e mutui, canoni di leasing e prestiti non rateizzati.
I finanziamenti accordati a fronte di anticipi sui crediti e le linee di credito accordate fino a revoca non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020.
Limiti alla revoca di affidamenti e sospensioni mutui: moratoria ex lege
La moratoria ex lege sui finanziamenti (art.56 – D.L. 17/03/2020 n.18) determina lo spostamento in avanti, senza alcuna commissione, del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
Gli interessi che matureranno durante la sospensione saranno ripagati in quote, in caso di sospensione dell’intera rata (capitale e interessi).
Il pagamento avverrà dopo il 30 settembre 2020, nel piano di ammortamento residuo.
Nel caso di sospensione della sola quota capitale, gli interessi sul capitale ancora da rimborsare dovranno essere pagati anche durante il periodo di sospensione, senza ulteriori effetti sul piano di rimborso originario.
L’azienda può rinunziare in qualsiasi momento alla sospensione ( della sola quota capitale o dell’intera rata).
Sarà, in questo caso, necessaria una comunicazione alla banca/intermediario e riprendere il normale pagamento delle rate.
Analizzeremo, con articoli successivi, gli altri punti previsti dal decreto legge, n.23, 8 aprile 2020, riservandoci la possibilità di ulteriori delucidazioni su quanto già scritto.
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