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Liquidità alle imprese – Effetto Covid 19
Liquidità alle imprese
Continuano i provvedimenti presi dal Governo per contrastare l’emergenza Covid-19; nuove misure in campo per supportare la liquidità alle imprese di quelle attività, che sono state messe a dura prova dall’espandersi della pandemia.
Decreto Liquidità
E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.94 dell’ 8 Aprile 2020, il decreto legge 8 aprile 2020, n.23. Sono stabilite una serie di misure in materia di accesso a finanziamenti e di adempimenti fiscali per le imprese. Si prevedono, inoltre, interventi in materia di lavoro e salute, di proroga di termini amministrativi e processuali.
Decreto legge n.23, 8 aprile 2020
Il provvedimento, denominato “ Decreto Liquidità” riporta, tra i principali strumenti:
- misure per il sostegno alla liquidità delle imprese, all’ internazionalizzazione, all’esportazione e agli investimenti alle imprese;
- slittamento dell’entrata in vigore del Codice sulla Crisi d’impresa;
- sospensione dei versamenti tributari e contributivi;
- sospensione dei termini per le agevolazioni per la prima casa;
- norme in materia di riduzione del capitale e sui principi di redazione del bilancio.
Attraverso questa norma, lo Stato cerca di mettere a disposizione degli imprenditori e dei professionisti i mezzi, ossia le somme necessarie (almeno si spera), per fronteggiare le scadenze e ad una molteplicità di pagamenti non effettuati.
Il decreto consente agli istituti di credito di concedere prestiti alle micro, piccole, medie imprese e ai professionisti mediante semplici procedure e considerando alcuni parametri.
Le imprese e i professionisti potranno ottenere un finanziamento senza alcuna istruttoria bancaria fino a 25.000 euro. Per importi maggiori e fino a 800.000 euro, lo Stato garantisce totalmente, però gli istituti bancari si riservano la valutazione del “ merito creditizio”. Se gli importi sono superiori a 800.000 euro e fino a 5 milioni di euro la garanzia dello Stato non sarà più integrale.
Per tutelare il sistema bancario, infatti, il provvedimento stabilisce che le garanzie della regolare restituzione saranno a carico dello Stato; in alcune situazioni fino al 100%. Per altre, invece, sarà prestata una garanzia dal 70% al 90% dell’importo prestato.
Seguiremo con attenzione l’andamento dell’attuazione della norma e la esamineremo più approfonditamente con altri articoli periodici specifici.
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