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L’udienza preliminare nel processo penale

Professore a contratto Università Mercatorum e Università degli Studi di Salerno, Avvocato specialista in diritto penale e Avvocato lavorista.

L’udienza preliminare è una fase del procedimento penale ove avviene la verifica da parte del giudice (GUP) delle prove raccolte dal pubblico ministero durante le indagini. Qualora, in seguito a tale verifica il giudice ritenga che le prove non siano sufficienti a sostenere l’accusa durante il dibattimento, emette una sentenza di non luogo a procedere, con la conseguente cessazione del procedimento penale. Per tale motivo l’udienza preliminare è considerata come un vero e proprio filtro, con il fine di evitare lunghi e dispendiosi processi basati su accuse prive di fondamento. Tuttavia nella pratica l’udienza preliminare non riesce più a svolgere la funzione cui è destinata, poiché i giudici, a differenza del passato, oggi tendono nella maggioranza dei casi a rinviare a giudizio l’indagato, rendendo priva di significato la sua funzione deflattiva del carico giudiziario penale. L’udienza si svolge in contraddittorio, in camera di consiglio, e si conclude o con un rinvio a giudizio, oppure con una sentenza di non luogo a procedere. In udienza possono essere avanzate le richieste di riti alternativi, quali il patteggiamento, il giudizio abbreviato e la messa alla prova, ovvero la costituzione di parte civile da parte del danneggiato. L’udienza preliminare è prevista solo nei procedimenti per reati di maggior gravità, che rientrano nella competenza del tribunale collegiale o della Corte d’Assise, non si svolge invece nei procedimenti davanti al giudice monocratico puniti con pena minore a quattro anni e in quelli per decreto penale di condanna.

Atto introduttivo dell’udienza preliminare è la richiesta di rinvio a giudizio che il pubblico ministero deposita nella cancelleria del giudice. Attraverso di essa il magistrato inquirente individua l’indagato e formula una specifica imputazione, con l’indicazione delle norme penali violate e delle fonti di prova acquisite. Costituisce ipotesi di nullità della richiesta di rinvio a giudizio l’assenza dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e dell’invito a presentarsi per rendere interrogatorio, qualora fosse richiesto dalla difesa. In tale fase il magistrato inquirente può chiedere l’archiviazione, il rinvio a giudizio, ovvero ulteriori indagini. Con la richiesta di rinvio a giudizio il magistrato inquirente deve depositare nella cancelleria del giudice il fascicolo contenente tutti gli atti delle indagini preliminari Con il deposito degli atti di indagine si realizza la c.d. discovery, ossia la piena conoscenza dei risultati investigativi. Anche successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio la pubblica accusa ha facoltà fino all’udienza preliminare di compiere investigazioni suppletive, benché siano scaduti i termini previsti per il completamento delle indagini preliminari.

Ricevuta la richiesta di rinvio a giudizio il giudice dell’udienza preliminare (GUP) fissa la relativa udienza con decreto. All’indagato ed alla persona offesa è notificato l’avviso della data di udienza, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio. Della fissazione dell’udienza sono informati, altresì, il pubblico ministero e il difensore dell’indagato. Il danneggiato può costituirsi parte civile nell’udienza preliminare. Qualora le indagini preliminari risultino incomplete il GUP pronuncia ordinanza con la quale indica al pubblico ministero di compiere attività integrativa di indagine, fissando la data della nuova udienza preliminare. Il procuratore generale presso la Corte d’Appello può disporre con decreto motivato l’avocazione delle indagini.

L’udienza preliminare si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’indagato. Il giudice deve controllare che vi sia stata regolare costituzione delle parti. Qualora l’indagato sia sprovvisto di un difensore di fiducia, ne designa uno di ufficio. In caso di legittimo impedimento del difensore il giudice provvede al rinvio se l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire, purché prontamente comunicato, a meno che l’indagato non sia assistito da due difensori o il difensore impedito designa un sostituto. Effettuata la costituzione delle parti, il giudice ammette atti e documenti prodotti, fra cui le eventuali memorie dei difensori o dei consulenti di parte. Quanto agli atti, il giudice dovrà valutarne l’ammissibilità e l’utilizzabilità, dichiarando le eventuali nullità. L’indagato deve essere giudicato in relazione al reato che gli è stato preventivamente contestato e non per un fatto diverso, tuttavia può accadere che nel corso dell’udienza nasca la necessità di modifica del capo di imputazione, contestazione di una circostanza aggravante, o anche di fatti nuovi, ma solo se vi sia il consenso dell’indagato oppure il GUP autorizzi la contestazione. In udienza preliminare il giudice può svolgere attività di integrazione probatoria, consistente nell’assumere prove nel corso dell’udienza stessa. L’integrazione probatoria è finalizzata solo all’eventuale proscioglimento dell’imputato. In tale ipotesi il GUP, se ritiene l’escussione di un teste o di un consulente tecnico decisivi per la decisione, dispone, anche d’ufficio, l’assunzione delle prove. L’audizione dei testimoni, consulenti tecnici e periti e l’interrogatorio degli imputati connessi sono condotti dal giudice. L’imputato può chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio senza che il giudice possa sindacare l’ammissibilità di tale atto.

Terminata l’assunzione delle prove il pubblico ministero e i difensori rassegnano le rispettive conclusioni. Dopo la discussione delle parti il giudice emana sentenza di non luogo a procedere o rinvio a giudizio. La decisione del GUP è diversa da quella del giudice dibattimentale, essendo la sua una funzione delibatoria circa la fondatezza dell’accusa e non dichiarativa di eventuale colpevolezza. Il giudice deve emettere sentenza di non luogo a procedere se sussiste una causa di estinzione del reato, se l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita, se gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Viceversa, viene disposto il decreto che dispone il giudizio, se appare plausibile che gli elementi a carico possano essere integrati in dibattimento. La previsione normativa assegna al GUP una completa valutazione critica della fondatezza dell’accusa, lasciando al giudice dibattimentale il compito di valutare la sufficienza della prova ai fini dell’eventuale affermazione di responsabilità penale. Il dispositivo della sentenza deve essere letto in udienza. A seguito di sentenza di non luogo a procedere l’imputato, se detenuto, deve essere immediatamente scarcerato, anche dopo la sola lettura del dispositivo. La sentenza è nulla se manca la motivazione, è incompleto il dispositivo nei suoi elementi essenziali, ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

Il decreto che dispone il giudizio è emesso nei casi in cui il giudice dell’udienza preliminare non proscioglie, ossia quando gli elementi probatori forniti dal pubblico ministero a sostegno dell’ipotesi accusatoria e le prove eventualmente raccolte nell’udienza preliminare facciano ritenere prevedibile una condanna in dibattimento. Il decreto non è motivato in quanto il legislatore vuole evitare che, anteriormente allo svolgimento del dibattimento, derivi un pregiudizio all’indagato sull’attendibilità degli elementi di prova a carico, idoneo ad interferire con l’imparzialità del giudice del dibattimento, in evidente contrasto con il principio di oralità del processo accusatorio secondo cui le prove devono essere assunte nel contraddittorio delle parti. Poiché il decreto che dispone il giudizio consiste in una vocatio in iudicium, fungendo da convocazione delle parti in dibattimento, esso dovrà necessariamente contenere l’indicazione della data dell’udienza dibattimentale. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni al fine di consentire alle parti di potersi avvalere di un tempo sufficiente a predisporre le proprie tesi difensive.

A seguito dell’emissione del decreto che dispone il giudizio, il GUP, in contraddittorio tra le parti, provvede a formare il fascicolo per il dibattimento ed il fascicolo del pubblico ministero. Il fine è quello di riservare al dibattimento la formazione della prova ed evitare, conseguentemente, che in tale sede il giudicante venga in qualsiasi modo condizionato dalla conoscenza degli atti di indagine assunti al di fuori del contraddittorio. Sono esclusi dal fascicolo per il dibattimento, pertanto, tutti gli atti ripetibili in dibattimento, quali le sommarie informazioni raccolte dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, idonei a generare un pregiudizio nei confronti del giudice del dibattimento. Il fascicolo del pubblico ministero ha un contenuto residuale, poiché in esso sono inseriti tutti quegli atti che non sono confluiti nel fascicolo per il dibattimento, ossia la documentazione degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria nonché gli atti acquisiti nel corso dell’udienza preliminare e i verbali di eventuali atti delle indagini difensive che il difensore abbia presentato direttamente al giudice. Esso è conoscibile dalle sole parti, le quali possono, tuttavia, concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, senza che ciò pregiudichi il diritto di sentire il dichiarante nel corso dell’esame orale. Una volta inseriti nel fascicolo per il dibattimento, tali atti diventano utilizzabili per la decisione.

La sentenza di non luogo a procedere, avendo carattere tendenzialmente terminativo della pretesa punitiva, è soggetta ad impugnazione. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello il procuratore della Repubblica (o il procuratore generale nei casi previsti), oppure l’imputato. La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità in tema di notificazione dell’avviso di udienza preliminare. In presenza di una sentenza di non luogo a procedere è normalmente preclusa una nuova attività investigativa nei confronti della medesima persona e per il medesimo fatto, in ossequio al principio del ne bis in idem. La riapertura delle indagini implica, preliminarmente, la revoca della sentenza di non luogo a procedere, che può avvenire soltanto se sopravvengano o si scoprano nuove fonti di prova, idonee a determinare il rinvio a giudizio. L’iniziativa di richiedere la revoca della sentenza di non luogo a procedere spetta al pubblico ministero. Occorre, quindi, un elemento di novità rispetto al materiale probatorio, sia esso una fonte di prova o un elemento determinante precedentemente esistente, ma non ancora acquisito. La richiesta è sottoposta alla decisione del giudice per le indagini preliminari, mentre l’eventuale decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio, formulata a seguito della riapertura delle indagini, appartiene alla competenza funzionale del GUP.

Alberto Biancardo
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