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Ministero Economia e Finanze: Decreto 2 febbraio 2021 ISA e Covid-19.
L’emergenza economico-sanitaria da Covid-19 ha ripercussioni anche sugli indici sintetici di affidabilità per l’anno 2020.
Il decreto 2 febbraio 2021 del Ministero Economia e Finanze approva nuove ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2020.
Sono esclusi dall’applicazione degli ISA i soggetti che:
- hanno avuto una diminuzione dei ricavi di almeno il 33% rispetto al 2019;
- hanno aperto la partita IVA dopo il 1°gennaio 2019;
- esercitano prevalentemente le attività economiche con codici attività inseriti nell’elenco allegato 1 al decreto.
Il decreto si riallaccia a quanto riportato dall’articolo 148 del decreto legge n.137/2020 (Decreto Rilancio).
Esso suggeriva proprio di prendere in considerazione ulteriori ipotesi di esclusione dall’applicazione degli ISA.
Nell’allegato 2 del decreto 2 febbraio, sono riportati i criteri per l’individuazione delle cause di esclusione.
Criteri per l’individuazione cause di esclusione
Le cause di esclusione sono state individuate in logica continuità con le condizioni in base alle quali sono stati individuati i soggetti destinatari di contributi a fondo perduto o di ristori, ad opera dei provvedimenti che si sono succeduti nel corso del 2020, per fronteggiare le gravi difficoltà economiche di alcune categorie di soggetti, particolarmente colpiti dalla crisi causata dalla diffusione del Covid-19.
Perdita di fatturato
Il primo criterio riguarda i soggetti che hanno subito una riduzione dei ricavi, di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) ovvero dei compensi, di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR , di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto a quello precedente .
Questo criterio segue la logica di quello già adottato con l’emanazione del decreto crescita, con cui è stata prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto.
In questo caso, il calo di fatturato veniva calcolato contrapponendo l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Per la cause di esclusione ISA, invece, si fa riferimento ai ricavi e compensi di tutto il periodo d’imposta 2020 confrontandoli con quelli relativi al periodo d’imposta 2019.
Contribuenti che hanno aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2019
Anche questa causa di esclusione segue un criterio già adottato nei mesi scorsi.
In particolare, il criterio utilizzato per la concessione del contributo a fondo perduto, previsto dal D.L. n.137/2020, Decreto Ristori.
Tale causa di esclusione risulta complementare alla precedente, in quanto consente di superare la difficoltà legata al calcolo della diminuzione dei ricavi del 2020 rispetto all’anno precedente, per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2019.
Esercizio prevalente delle attività economiche individuate dai codici attività dell’allegato 1 del decreto
Questa causa di esclusione è soggettiva e riguarda le attività più colpite dall’emergenza covid-19.
Riguarda quelle attività interessate da misure restrittive, che hanno comportato la chiusura dell’attività o limitazioni alle aperture.
Il riferimento è a quelle attività che sono state oggetto di misure di sospensione dei DPCM del 24 ottobre e del 3 novembre scorso.
Negozi al dettaglio, ristorazione, servizi della persona, ecc.
Attività che erano già state colpite da misure di sospensione dei DPCM del 9, 11 e 22 marzo 2020.
Tutte queste attività sono riepilogate nell’allegato 1 al decreto 2 febbraio 2021.
E’ possibile che, con ulteriori decreti, si arrivi ad un ampliamento delle attività esclusa dagli ISA.
La comunicazione dei dati economici contabili e strutturali.
L’esclusione dagli ISA non incide sulla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti dal comma 4, articolo 9-bis del D.L.n.50/2017.
Causale di esclusione
I contribuenti che si trovano in una delle cause di esclusione sono, comunque, obbligati alla presentazione del modello ISA per il 2020.
Le causali vanno indicate nei modelli ISA attraverso i seguenti codici:
- “Q” per la diminuzione dei ricavi/compensi;
- “R” per le nuove partite IVA;
- “S” per le attività più penalizzate.
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