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Negoziazione assistita e arbitrato: il CREDITO D’IMPOSTA

Dottore Commercialista, Revisore Legale e Mediatore Professionista.
Giornalista pubblicista.
Oltre all’attività “ordinaria” contabile e fiscale e di controllo di gestione, è specializzato in Consulenza su Operazioni di riorganizzazione e risanamento societario e di Tutela e protezione dei patrimoni personali. Inoltre è specializzato nella Difesa del contribuente durante tutte le fasi del contenzioso tributario.
E-mail: luca.santi@studiosanti.it

Credito Imposta

E’ previsto un credito d’imposta a favore di coloro che hanno corrisposto compensi agli avvocati e agli arbitri nell’ambito dei procedimenti di negoziazione assistita e di conclusione dell’arbitratocon lodo è stato introdotto.

Precisamente il credito è stato introdotto in via sperimentale, dal D.L. 83/2015 (articolo 21-bis) con riferimento ai compensi pagati nel 2015, successivamente, la legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 618, legge 208/2015) ha reso stabile l’incentivo “nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016”.

Soggetti interessati

Possono presentare istanza per il riconoscimento del credito d’imposta le parti che hanno corrisposto, nell’anno precedente la presentazione della domanda, un compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita concluso con successo o agli arbitri nel caso di conclusione dell’arbitrato con lodo.

Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta, riconosciuto in caso di successo della negoziazione ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, è commisurato, secondo criteri di proporzionalità, al compenso corrispostoall’avvocato o all’arbitro fino alla concorrenza di 250 euro ed è determinato in misura corrispondente alle risorse stanziate, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.

Richiesta di attribuzione

La parte interessata deve presentare apposita richiesta di attribuzione del credito d’imposta, alla quale devono essere allegati i seguenti documenti:

  • copia dell’accordo di negoziazione assistita e prova della trasmissione dello stesso al Consiglio dell’ordine degli avvocati

ovvero

  • copia del lodo arbitrale che ha concluso il procedimento
  • nonché copia per immagine dell’originale o della copia autentica del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo (adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, Dl 132/2014)
  • copia della fattura, inerente la prestazione professionale, rilasciata dall’avvocato o dall’arbitro
  • copia della quietanza, del bonifico, dell’assegno o di altro documento attestante l’effettiva corresponsione del compenso nell’anno precedente la presentazione della richiesta
  • copia del documento di identità del richiedente. 

In caso di definizione con successo di più negoziazioni assistite ovvero di più arbitrati conclusi con lodo, in relazione ai quali è stato corrisposto un compenso all’avvocato o agli arbitri, è necessario compilare un numero di richieste corrispondente al numero di procedure.

Modalità e termini di trasmissione della richiesta

La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente compilando l’apposito modulo (Form)disponibile in un’area dedicata agli incentivi fiscali relativi alle misure di degiurisdizionalizzazione del sito internet del ministero della Giustizia:  https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_30.page

A decorrere dal 2018 la domanda va presentata “solamente” dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno. Le richieste trasmesse con modalità diverse ovvero oltre i termini indicati sono inammissibili.

Modalità di comunicazione dell’esito della richiesta

Il ministero della Giustizia, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la richiesta, comunica al richiedente, con le modalità pubblicate nella area dedicata, l’importo del credito d’imposta effettivamente spettante.

Per consentire il necessario controllo, il ministero, preventivamente alla comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette con modalità telematiche all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei medesimi e l’importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali variazioni e revoche.

Utilizzo

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l’anno in cui è avvenuto il pagamento del compenso ed è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione ai beneficiari dell’importo spettante.

Il credito d’imposta va indicato nel modello dichiarativo ed è utilizzabile, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del credito d’imposta spettante da parte del Ministero della Giustizia:

  • in compensazione, per i contribuenti titolari di partita Iva;
  • in diminuzione delle imposte sui redditi, per i contribuenti persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo.

Per la compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e va utilizzato il codice tributo 6866” (cfr RM. 40/E/2016).

Il credito, inoltre, non dà luogo a rimborso e non concorre né alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini Irap.

Luca Santi
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