La corruzione rappresenta, in Italia, una delle più rilevanti problematiche del complesso rapporto pubblico-privato poiché incide…
Patti prematrimoniali, la svolta “cauta” della Cassazione: cosa cambia davvero in Italia

Con l’ordinanza n. 20415/2025 la Suprema Corte apre ai patti patrimoniali tra coniugi legati a una futura (e incerta) separazione o divorzio. Non rappresenta un “prenup all’americana”, ma un passo concreto verso una maggiore autonomia negoziale; è infatti stata riconosciuta la validità di un accordo concluso tra i coniugi durante il matrimonio, finalizzato a regolare i reciproci assetti patrimoniali in vista di una futura crisi coniugale (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 20415 del 21 luglio 2025).
Il caso e la decisione
Il 21 luglio 2025 la Corte di Cassazione ha depositato l’ordinanza n. 20415 che, per la prima volta in modo esplicito, ha ritenuto lecito un accordo scritto tra coniugi che prevede obblighi economici attivabili solo se la coppia dovesse separarsi o divorziare. Nel caso esaminato, il marito si impegnava a restituire alla moglie le somme da lei anticipate per la ristrutturazione di un immobile di sua esclusiva proprietà; la Corte ha qualificato il patto come contratto atipico la cui efficacia è condizionata all’evento futuro e incerto della crisi coniugale.
La pronuncia ha destato grande attenzione mediatica perché, fino a oggi, i cosiddetti “accordi prematrimoniali” erano considerati in larga parte nulli nel nostro ordinamento, in nome del carattere “personalissimo” del matrimonio, dell’inderogabilità di alcuni doveri coniugali e del timore che tali patti incoraggiassero la fine dell’unione. Con l’ordinanza 20415/2025, gli Ermellini chiariscono che nessuna norma imperativa vieta, in linea di principio, ai coniugi di riconoscere e regolare crediti tra loro, purché restino intangibili i diritti indisponibili e l’interesse dei figli.
La Cassazione colloca questi patti nell’alveo dell’art. 1322 c.c.: contratti atipici ammessi quando realizzano interessi meritevoli di tutela (per esempio, evitare future liti e riequilibrare la situazione patrimoniale). La separazione o il divorzio non sono la “causa” dell’accordo, ma la condizione sospensiva che ne fa scattare gli effetti. È un punto chiave: il matrimonio non viene “contrattualizzato”, ma si riconosce che i coniugi possono organizzare in anticipo alcuni riflessi economici della possibile crisi.
Resta fermo che non si può pattuire tutto. Restano illegittimi gli accordi che incidono su figli, affidamento, responsabilità genitoriale, o che eludono il dovere di mantenimento, specie verso i minori, e in generale ogni clausola che contrasti con ordine pubblico, buon costume e diritti fondamentali. Il giudice mantiene un potere di controllo: può modificare o invalidare le pattuizioni squilibrate o lesive del coniuge più debole.
Dunque, in linea di principio, è possibile stipulare un contratto atipico per regolare gli aspetti patrimoniali in caso di separazione, in particolare per la restituzione di somme versate da un coniuge per finalità comuni (es. ristrutturazioni, acquisto di beni) in caso di separazione; la destinazione di beni acquistati durante il matrimonio e la gestione di profili patrimoniali per prevenire contenziosi (sempre con efficacia sospesa fino alla crisi).
Occorre anche precisare che l’accordo è vincolante tra le parti e può essere fatto valere in giudizio in caso di inadempimento e che la sua efficacia è sospesa fino alla separazione/divorzio restando soggetto al vaglio del giudice e ai limiti fissati dall’ordinamento
Non risultano invece ammissibili patti su affidamento e tempi di vita con i figli; clausole che, di fatto, escludono o aggirano l’assegno di mantenimento dove dovuto e condizioni vessatorie che comprimono i diritti indisponibili o creano squilibri intollerabili.
La novità italiana non replica i “prenup” statunitensi: non c’è un modello normativo compiuto e onnicomprensivo. La giurisprudenza apre a patti puntuali e patrimoniali, con una rete di sicurezza affidata al controllo giudiziale. È una svolta importante sul piano culturale e pratico, ma non un lasciapassare per contratti totali sulla futura separazione.
La decisione riflette il cosiddetto “diritto vivente”: la legge dialoga con l’evoluzione dei costumi e con le esigenze concrete delle persone. Nel passaggio dalla visione “sacralizzata” del matrimonio a quella più responsabile e realistica, si riconosce valore alla trasparenza preventiva: stabilire prima alcune regole può ridurre lo scontro e i costi emotivi ed economici di un’eventuale separazione. Non si mercifica l’unione, si tutelano entrambe le parti.
Notevole l’apertura nei confronti degli accordi prematrimoniali anche se emergono criticità relative alla loro attuazione essendoci ancora un vuoto normativo, anca una legge organica sugli accordi prematrimoniali; l’orientamento resta giurisprudenziale e, per definizione, caso per caso in quanto la scarsità di sentenze lascia ancora margini di incertezza applicativa, clausole ambigue espongono a nullità o a futuri contenziosi.
Per i professionisti, si apre uno spazio di consulenza multidisciplinare (civile, familiare, fiscale) per redigere patti proporzionati e coerenti con le specificità del caso, evitando di scivolare nell’elusione di obblighi inderogabili.
Orbene, l’ordinanza 20415/2025 non introduce un accordo prematrimoniale senza paletti, ma riconosce — finalmente — che alcuni accordi patrimoniali preventivi tra coniugi sono legittimi se rispettano diritti indisponibili, interesse dei figli e ordine pubblico. È una svolta storica, meno ideologia, più responsabilità e prevenzione del conflitto. La strada maestra, però, resta quella di una normativa ad hoc che trasformi questa apertura giurisprudenziale in regole chiare, stabili e garantite.
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