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Dati giudiziari e privacy

Professore a contratto Università Mercatorum e Università degli Studi di Salerno, Avvocato specialista in diritto penale e Avvocato lavorista.

I dati giudiziari sono quei dati personali relativi alle condanne penali e ai procedimenti per reati o a connesse misure di sicurezza. Essi rivelano l’esistenza di provvedimenti penali suscettibili di iscrizione nel casellario giudiziale, oppure la qualità di indagato o imputato dell’autore di fatti penalmente rilevanti. Tali tipi di dati, precedentemente definiti dati sensibili, con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo 2016/679 (il c.d. GDPR) rientrano nella categoria dei dati a trattamento speciale.

La tutela dei dati giudiziari, insieme a quelli biometrici e sessuali è più stringente degli altri dati, pertanto il trattamento di tali categorie deve avvenire: sulla base di una condizione di liceità; sotto il controllo dell’autorità pubblica; a seguito di autorizzazione da parte di una normativa del diritto dell’UE o nazionale, ma solo in presenza di garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati. Stante la particolare natura dei dati giudiziari e l’impatto che una loro diffusione incontrollata e indiscriminata può avere sulla vita di coloro a cui fanno riferimento, il Codice della privacy stabilisce che chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, procedendo al trattamento dei dati personali relativi a condanne penali o a connesse misure di sicurezza, arreca ad esso nocumento, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Secondo il GDPR un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica. Se le attività principali del titolare o del responsabile del trattamento consistono nel processare dati giudiziari su larga scala, vi è l’obbligo di designare un Data Protection Officer, figura apposita esperta in trattamento dei dati.

Il trattamento di dati speciali avvenuto in violazione della normativa, integra la fattispecie di trattamento illecito di dati ex art. 167 Codice della Privacy, qualora tale trattamento abbia causato un nocumento al soggetto interessato, e sia stato posto in essere allo scopo di trarre profitto per sé o altri o di danneggiare il soggetto interessato. Il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati o a misure di sicurezza connesse, qualora non avvenga sotto il controllo dell’autorità pubblica, è pertanto consentito solo qualora sia autorizzato da una norma di legge o regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

Per dati giudiziari, secondo il Codice della privacy, si intendono quei dati personali idonei a rivelare provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato nel procedimento penale. Sull’interpretazione delle norme in materia di tutela dei dati giudiziari è stata recentemente chiamata a pronunciarsi la Cassazione penale con sentenza n. 3702/2022. L’imputato lamentava l’errata applicazione dell’art. 167 Codice privacy, affermando che gli atti da lui diffusi erano pubblici e liberamente consultabili, pertanto la loro diffusione non integrava una violazione delle norme in materia di trattamento dei dati speciali. L’imputato aveva inoltre richiamato l’art. 52 Codice della privacy, affermando che in base a tale disposizione l’interessato avrebbe potuto tutelarsi con una richiesta all’autorità giudiziaria volta a precludere l’indicazione delle sue generalità. Al riguardo la Cassazione ha evidenziato che l’art. 52 non può essere strumentalizzato per aggirare i limiti al trattamento dei dati giudiziari.

Fra i dati giudiziari sono inclusi anche i dati relativi all’applicazione di misure di prevenzione a seguito di provvedimento giudiziario. Il Garante ha infatti chiarito che “anche i dati inerenti le misure di prevenzione partecipano, infatti, di quell’idoneità ad esprimere un particolare disvalore, suscettibile di esporre il soggetto a forme le più varie di stigmatizzazione (in contrasto anche con la presunzione d’innocenza e il principio di colpevolezza), tale dunque da esigere una tutela rafforzata rispetto ai dati “comuni”.

È consentito il trattamento dei dati giudiziari: per la gestione di rapporti di lavoro; per verificare e accertare i requisiti di onorabilità; da parte di imprese assicurative; per la tutela dei diritti; per verificare la solidità, la solvibilità e l’affidabilità in caso di contratti; per le investigazioni private; nelle professioni intellettuali; per fini statistici da parte dei soggetti che fanno parte del Sistema Statistico Nazionale; per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata, in attuazione di protocolli stipulati con il Ministero dell’Interno o con le prefetture. L’uso giudiziario dei dati personali è consentito soltanto nel rispetto del principio di proporzionalità, ossia dalla equivalenza tra il diritto alla riservatezza del dato personale ed il diritto che si intende reclamare alla autorità giudiziaria.

Il trattamento deve essere effettuato unicamente con operazioni sui dati proporzionate e necessarie in rapporto agli obblighi, ai compiti o alle finalità per i quali è autorizzato il trattamento. Esso deve essere limitato ai soli dati necessari per realizzare le finalità previste, sempre che le stesse non possano essere soddisfatte mediante il trattamento di dati anonimizzati o di dati personali di natura diversa. Il trattamento deve, inoltre, essere soggetto a verifica periodica sull’esattezza, aggiornamento, adeguatezza, pertinenza e necessità rispetto alle finalità del singolo caso, nonché all’obbligo di cancellazione dei dati nel caso in cui, anche a seguito delle verifiche, risultino non adeguati, non pertinenti o non necessari.

Per ciò che riguarda i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, in Italia è lecito il trattamento di dati giudiziari da parte di una pubblica amministrazione, se effettuato per finalità di gestione del rapporto di lavoro e nel rispetto del principio generale di pertinenza e non eccedenza, limitandolo alle sole ipotesi previste dalla normativa sulla tutela dei dati personali. Più stringenti le limitazioni previste in altri Paesi europei, specialmente nei confronti dei privati. Ad esempio l’Autorità di controllo spagnola nel 2022 ha sanzionato il colosso dell’e-commerce Amazon perché richiedeva il casellario giudiziale a fini di assunzione di dipendenti.

Il trattamento di dati operato dal giornalista è sostanzialmente libero. Il giornalista può pubblicare anche dati sensibili e giudiziari senza dover ottenere il consenso dall’interessato, purché i dati siano stati raccolti in modo lecito e corretto secondo un principio di liceità e la diffusione dei dati avvenga nei limiti dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al giornalista spetta valutare se la pubblicazione di dati sia lecita o meno, sempre nel rispetto della dignità della persona. Il principio di essenzialità prevede che i dati pubblicati debbano essere necessari rispetto alla notizia, e che il solo interesse pubblico ne giustifichi la pubblicazione. Con riferimento alla cronaca giudiziaria un aspetto principale  è l’interesse a garantire il controllo pubblico sull’operato dell’autorità, ma è necessario che il fatto sia vero, susciti interesse e l’esposizione abbia una forma civile.

Nella pubblicazione di dati relativi ad arresti e condanne, il rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione è decisivo. I nomi degli indagati e degli arrestati possono essere pubblicati se non esistono specifici divieti di identificazione. La notizia deve, comunque, essere lecitamente acquisita. Il giornalista deve sempre vagliare l’opportunità della diffusione di dati giudiziari nella fase introduttiva del procedimento. Al riguardo, un provvedimento del Garante ha vietato la pubblicazione delle foto segnaletiche in considerazione della fase ancora iniziale del procedimento. La diffusione dei nomi di persone condannate e dei destinatari di provvedimenti giurisdizionali si inquadra nel generale regime di pubblicità dei provvedimenti giurisdizionali, per cui potranno essere pubblicati i dati del condannato. Riguardo ai nomi di familiari e conoscenti di persone interessate da vicende giudiziarie, il giornalista dovrà astenersi dal diffondere nomi o dati di persone che non risultano coinvolte nelle indagini e che appaiano collegate ai protagonisti solo in ragione di circostanze di fatto.

Alberto Biancardo
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