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Il conflitto collettivo, le forme di sciopero atipico e le relative sanzioni penali

Lo sciopero è l’astensione volontaria, collettiva e organizzata dal lavoro da parte dei lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati. Il diritto è sancito all’art. 40 della Costituzione, il quale dispone che: “il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”. L’art. 40 della Costituzione è rimasto, tuttavia, inattuato e le leggi ivi citate sono state emanate solo per regolamentare i servizi pubblici essenziali, con la legge n. 146 del 1990, entrata in vigore dopo oltre quarant’anni dalla Costituzione.
La titolarità del diritto di sciopero è riconosciuta ai singoli lavoratori, poiché a ciascuno di essi spetta la decisione sul concreto esercizio del diritto, ma esso può essere attuato solo per la tutela di un interesse collettivo, su impulso delle organizzazioni sindacali. In base al principio di corrispettività, l’attuazione dello sciopero determina la perdita della retribuzione per il lavoratore, corrispondente al periodo di mancato svolgimento della prestazione. Sono titolari del diritto tutti i lavoratori subordinati, compresi i dipendenti pubblici, con esclusione dei soli militari e degli appartenenti alla Polizia di Stato. Esso viene riconosciuto anche ai lavoratori parasubordinati, in quanto soggetti contrattualmente deboli nei confronti del committente, mentre per lavoratori autonomi e liberi professionisti non si può parlare di sciopero ma di astensione collettiva. In caso di sciopero illecito o contrattualmente vietato, i sindacati organizzatori sono tenuti a desistere, per non incorrere in responsabilità risarcitoria per inadempimento nei confronti dell’associazione imprenditoriale e degli imprenditori danneggiati.
Lo sciopero, nella sua forma tipica, consiste nella sospensione totale e concertata dell’attività lavorativa da parte di più lavoratori subordinati, per la tutela dei loro interessi collettivi. Vi sono, tuttavia, tipologie di sciopero atipico, forme di protesta dei lavoratori che consistono nell’interruzione parziale del lavoro, o che si verificano con modalità alternative di astensione o rallentamento dell’attività lavorativa e produttiva. Alcune forme di sciopero atipico sono legittime e, pertanto, costituzionalmente tutelate. Altre non sono, invece, ricomprese nell’ambito del diritto di sciopero e costituiscono, perciò, un inadempimento contrattuale del lavoratore. Vi sono, infine, forme di astensione e protesta sociale che non possono essere accomunate in alcun modo allo sciopero, poiché non solo non sono tutelate dalla Costituzione come diritto del lavoratore, ma costituiscono addirittura un illecito penalmente sanzionato.
Forme di sciopero consentite e tutelate dalla Costituzione sono le varie tipologie di sciopero articolato, astensioni intermittenti per aumentare la pressione sul datore di lavoro, che si concretizzano nello sciopero a singhiozzo e nello sciopero a scacchiera. Lo sciopero a singhiozzo è un’astensione dal lavoro frazionata, con brevi intervalli temporali di astensione da parte del lavoratore nell’arco della stessa giornata. È composta da periodi di astensione intercalati a periodi di offerta della prestazione, al fine di creare disagi organizzativi e gestionali nell’azienda. Nello sciopero articolato a scacchiera, invece, la protesta viene eseguita a turno dai diversi reparti aziendali, i quali si astengono dal lavoro in tempi diversi e in modo alternato. È, di conseguenza, sempre considerato lecito lo sciopero parziale, attuato soltanto da una parte del personale. Altra forma di sciopero atipico consentita è lo sciopero bianco, forma di protesta in cui i lavoratori non si assentano dal posto di lavoro, ma si limitano ad esimersi dallo svolgere le proprie mansioni. Lo sciopero bianco è lecito, ma soltanto se i lavoratori scioperanti non impediscono la prosecuzione dell’attività produttiva da parte degli altri dipendenti non scioperanti.
Si ha lo sciopero di solidarietà quando un gruppo di lavoratori si astiene dalle attività per sostenere le pretese di altri gruppi sociali o di lavoratori. Riguardo tale tipologia di sciopero atipico l’ordinamento italiano si mostra anacronistico e contraddittorio. Difatti, nonostante la sua liceità sul piano lavoristico, la disposizione dell’art. 505 del codice penale che incrimina lo sciopero di solidarietà è ancora in vigore, poiché non è stata mai dichiarata incostituzionale. Tuttavia, tale disposizione, seppur ancora in vigore, risulta ormai inapplicata da molti anni. Una forma di sciopero che a differenza del passato è oggi consentita, è lo sciopero improvviso, interruzione dell’attività lavorativa senza alcun preavviso da parte degli scioperanti. Ovviamente la liceità dello sciopero improvviso non si estende dallo sciopero comune anche allo sciopero nei servizi pubblici essenziali, nel quale è obbligatorio un preavviso minimo dall’astensione. Sono legittime anche le astensioni dei lavoratori con micro-interruzioni per tempi limitati nelle catene di montaggio, nonostante rischino di bloccare l’intera produzione. Tali sospensioni saltuarie esasperano il conflitto aziendale poiché costringono il datore di lavoro a gestire continue interruzioni difficili da pianificare e da gestire.
Oltre alle forme di sciopero lecite tutelate dalla Costituzione, vi sono forme di astensione non considerate un diritto del lavoratore, ma che non sono, tuttavia, penalmente perseguite. Lo sciopero politico è l’astensione promossa per incidere su decisioni politiche o indirizzi di governo, anziché su rivendicazioni economiche o contrattuali. È considerato una libertà, pertanto non è tutelato come un diritto dalla Costituzione. Non è, tuttavia, più possibile la sua incriminazione, poiché la Corte Costituzionale con sentenza n. 290 del 1974 ha dichiarato parzialmente illegittimo l’articolo 503 del codice penale, stabilendo che lo sciopero politico non è punibile, a meno che non sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale o a ostacolare i poteri legittimi dello Stato. È una forma di astensione dal lavoro non consentita lo sciopero delle mansioni con cui il lavoratore svolge solo alcune delle mansioni inerenti alla sua attività e rifiuta di svolgere altre mansioni, invocando per esse il diritto di sciopero. Ciò costituisce inadempimento contrattuale e autorizza il datore di lavoro a rifiutare la prestazione parziale offertagli, a non corrispondergli la retribuzione, e a comminare allo stesso un provvedimento disciplinare. Secondo la Corte di Cassazione, una simile astensione non attiene al legittimo esercizio del diritto di sciopero, ma costituisce inadempimento parziale degli obblighi contrattuali, e può dar luogo a responsabilità contrattuale e disciplinare del dipendente. Al riguardo la Suprema Corte (sentenza n. 25817 del 2014 e sentenza n. 14457 del 2015) ha chiarito che lo sciopero, per essere legittimo, deve risolversi nella mancata esecuzione in forma collettiva della prestazione lavorativa, con corrispondente perdita della relativa retribuzione. Tale mancata esecuzione non deve andare oltre una “minima unità tecnico temporale”, al di sotto della quale l’attività lavorativa non ha utilità. Il rifiuto di eseguire una parte delle mansioni previste dal contratto viola, peraltro, il dovere di diligenza, correttezza e buona fede cui è tenuto il prestatore. Altra forma di astensione considerata illecita è lo sciopero pignolo o alla rovescia, con cui i lavoratori applicano in modo pedante e cavilloso direttive del datore di lavoro e regolamenti aziendali, al solo fine di creare un disagio all’azienda, nonché rallentare o bloccare la produzione. Simile allo sciopero pignolo è l’ostruzionismo, condotta collettiva che si concretizza nel rallentare deliberatamente o ostacolare l’attività lavorativa, pur eseguendo formalmente le proprie mansioni. La condotta ostruzionistica sul lavoro non è, tuttavia, di per sé illecita sul piano penalistico, a meno che non miri a paralizzare i servizi essenziali, generi un pericolo all’incolumità fisica degli altri lavoratori o degli utenti, oppure danneggi impianti e macchinari aziendali.
È, invece, prevista l’incriminazione dall’art. 508 co. 2 c.p. per il sabotaggio sul luogo di lavoro. Il sabotaggio è una condotta compiuta dal lavoratore, volta a impedire o turbare il normale svolgimento dell’attività produttiva. È prevista una sanzione penale qualora il dipendente per sabotare l’attività produttiva danneggi volontariamente macchinari, strumenti, edifici o scorte destinati alla produzione aziendale. Anche il boicottaggio, condotta con la quale il lavoratore induce, pur senza violenza o minaccia, una o più persone a non fornire all’azienda lavoro, materie prime e attrezzature o a non acquistarne i prodotti, è punito penalmente dall’art. 507 c.p., con la sanzione della reclusione fino a tre anni. Il delitto di occupazione d’azienda si configura qualora al momento dell’occupazione da parte dei manifestanti, l’attività lavorativa era ancora in corso. La sua incriminazione è prevista dall’art. 508 co. 1 del codice penale, il quale punisce tale condotta con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa. Se, invece, al momento dell’occupazione l’attività dell’azienda era già stata sospesa per ragioni diverse dallo sciopero, gli scioperanti saranno puniti ex art. 633 c.p. (Invasione di terreni o edifici), il quale prevede la pena della reclusione da uno a tre anni. Per questo reato la pena aumenta, ed è compresa fra due a quattro anni e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone. La condotta del lavoratore durante uno sciopero e con l’uso della forza, minacce o comportamenti intimidatori, diretta ad impedire l’ingresso in azienda degli altri dipendenti o ad imporre l’abbandono del posto di lavoro, rientra nell’ipotesi di picchettaggio violento. La protesta avente tali caratteristiche integra il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) o di minaccia (art. 612 c.p.). Se invece il picchettaggio viene svolto con condotte non violente o intimidatorie, ed è limitato alla propaganda dei motivi dello sciopero, senza impedimento al libero accesso degli altri lavoratori in azienda, è lecito, poiché considerato una legittima manifestazione del diritto di sciopero. Anche il c.d. blocco delle merci, col quale gli scioperanti ne impediscono l’entrata e l’uscita dall’azienda, viene punito dal codice penale ex art. 610 c.p. (violenza privata).
Bisogna considerare che ogni sciopero atipico, anche se intrinsecamente lecito qualora si limiti ad arrecare un danno alla produzione, con conseguenti minori profitti aziendali, diventa illegittimo se arreca un danno alla produttività, ossia se compromette in modo permanente la capacità dell’azienda di continuare a produrre, danneggiando impianti o mettendo a rischio la sicurezza delle persone. Se lo sciopero atipico rende la prestazione lavorativa residua inutile per l’azienda il datore di lavoro può legittimamente rifiutare la prestazione da corrispondere ai lavoratori non scioperanti.
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