Skip to content

Assegno di mantenimento in favore dei figli: principi ed aggiornamenti professionali

Avvocato esperta in diritto penale, civile, del lavoro, dell'impresa e dell'immigrazione

In tutti i casi di separazione o divorzio, la rottura riguarda esclusivamente il rapporto tra i coniugi e non quello tra genitori e figli, da qui ne prescinde che il dovere di mantenere la prole rimane inalterato: entrambi i genitori dovranno, infatti continuare a contribuire, in proporzione al proprio reddito e alle proprie possibilità economiche, alle esigenze materiali, educative e morali dei figli, questo fino al raggiungimento della loro indipendenza economica. I figli avranno, pertanto, diritto a un sostegno economico continuativo fin quando non diventeranno economicamente autosufficienti, ossia quando riescono ad ottenere un’occupazione stabile e adeguatamente remunerata, tale da garantirgli un tenore di vita dignitoso e indipendente.

Preme ricordare che il diritto-dovere dei genitori trova solide basi sia nella nostra Costituzione che nel Codice Civile; in particolare, l’art. 30 Cost., statuisce il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati al di fuori del matrimonio, mentre l’art. 315bis c.c. (diritti e doveri del figlio) riconosce allo stesso il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente, nel rispetto delle sue capacità e inclinazioni naturali. Sulla stessa scia, altri articoli del codice civile statuiscono obblighi, diritti e doveri non solo dei genitori, ma in mancanza di mezzi, la previsione di tale obbligo sugli ascendenti in ordine di prossimità che saranno tenuti a fornire ai genitori quanto necessario affinchè gli stessi possano contribuire al mantenimento dei propri figli. Il nostro codice inoltre stabilisce che, in caso di in caso di separazione o divorzio, il giudice determini la misura del contributo di mantenimento in base ai redditi e alle capacità economiche di ciascun genitore, fissando eventualmente un assegno periodico (art. 337ter c.c.), estendendo la tutela anche ai figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, attraverso il riconoscimento di un assegno periodico a loro favore.

Orbene, il contributo di mantenimento non deve gravare esclusivamente su un genitore, ma va suddiviso in base al principio di proporzionalità, tenendo conto del reddito, del patrimonio e della capacità lavorativa di ciascuno e dovrà essere tale da garantire ai figli lo stesso tenore di vita goduto quando la famiglia era unita. Non si tratta, dunque, di un mero sostegno alle spese primarie, ma di un contributo volto a preservare la stabilità psico-sociale e il benessere complessivo dei minori.

Per quanto concerne la determinazione del contributo di mantenimento, l’importo dell’assegno può essere stabilito consensualmente dai genitori; solo in mancanza di accordo, sarà il giudice a quantificarlo, motivando la decisione in base alle condizioni economiche e alle necessità dei figli. Qualora una delle parti non versi l’assegno, l’altra potrà agire giudizialmente al fine di ottenere la condanna della parte inadempiente. Lo stesso giudice potrà, inoltre, su richiesta delle parti procedere alla revisione dell’importo qualora dovessero verificarsi variazioni significative delle esigenze dei figli dettate per esempio da mutamenti nel costo della vita, esigenze scolastiche o sanitarie; delle condizioni economiche dei genitori.

L’assegno di mantenimento per i figli ancora minori dovrà essere versato al genitore con il quale i minori coabitano, diversamente, al raggiungimento della maggiore età, lo stesso potrà essere versato direttamente ai figli maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti. Detto contributo di mantenimento si articola in due componenti: il mantenimento ordinario che copre le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli quali vitto, abbigliamento, istruzione di base, trasporti; le spese straordinarie che sono occasionali e sporadiche e riguardano esigenze imprevedibili e di maggiore entità economica nelle quali rientrano le cure mediche, le attività sportive, i percorsi formativi particolari. Tali spese straordinarie, non rientrano nell’assegno di mantenimento e sono di norma sono sostenute al 50% da ciascun genitore, salvo diversa disposizione giudiziale. Il giudice deve verificare la rispondenza di tali spese all’interesse del minore e la loro proporzionalità alle risorse dei genitori.

In tema di mantenimento dei figli oltre la maggiore età è necessario operare un bilanciamento tra i principi legali e le dinamiche familiari. L’obbligo dei genitori non cessa automaticamente con la maggiore età del figlio, anzi, non avendo la legislazione italiana previsto un limite di età rigido per il cessare del mantenimento, esso perdura fino al raggiungimento dell’autonomia economica, anche se non può protrarsi indefinitamente.

L’obbligo di mantenere il figlio permane fino alla indipendenza economica dello stesso: un figlio è considerato economicamente indipendente quando è in grado di sostenersi finanziariamente, senza necessità del supporto dei genitori. Diversi fattori influenzano la valutazione dell’obbligo di mantenimento oltre la maggiore età tra cui: un percorso educativo e formativo del figlio (studi o formazione professionale che richieda il sostegno economico dei genitori per essere portato a termine); condizione lavorativa e capacità di reddito; stile di vita e impegno personale dove diventa fondamentale l’atteggiamento del figlio nei confronti della ricerca di autonomia economica, potendo una condotta negligente o l’assenza di impegno nel perseguire obiettivi lavorativi o formativi influenzare la decisione sul mantenimento.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità stabilisce che il figlio deve dimostrare di essersi attivato per trovare un’occupazione, anche accettando impieghi meno qualificati rispetto alle proprie aspirazioni, poiché in caso contrario, si configura inerzia colpevole, che comporta la cessazione del diritto al mantenimento.

Recentemente, il dibattito sul mantenimento dei figli maggiorenni ha portato a nuove interpretazioni delle norme esistenti. Sebbene non vi sia una legge specifica che introduca limiti rigidi, la giurisprudenza ha rafforzato alcuni principi fondamentali. Ad esempio, il mantenimento è legato alla reale indipendenza economica del figlio, ma spetta al genitore dimostrare che il figlio ha raggiunto questa condizione (Corte di Cassazione, n. 2056, del 24 gennaio 2023).

La stessa Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24391 del 2024, ha ribadito i principi cardine in materia di mantenimento dei figli maggiorenni privi di indipendenza economica. Dall’esame congiunto di due motivi di ricorso, il Giudice di legittimità li ha ritenuti entrambi fondati, rafforzando il consolidato orientamento giurisprudenziale sul tema. Per quanto concerne l’onere della prova, ha stabilito che: “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.” Inoltre, la Cassazione introduce un principio più rigoroso per i cosiddetti “figli adulti”, richiamando il concetto di autoresponsabilità. In questi casi, viene infatti chiesto al figlio di fornire una prova particolarmente dettagliata e rigorosa delle circostanze esterne e oggettive che giustificano il mancato raggiungimento di una collocazione lavorativa autonoma; “per il figlio adulto, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cassazione civile, sez. I, sentenza, 20 settembre 2023 n. 26875).

Orbene, tale orientamento mira a tutelare sia i genitori, sollevandoli da obblighi potenzialmente illimitati, sia i figli, spingendoli a dimostrare un’effettiva volontà di raggiungere l’autosufficienza economica.  La Corte di Cassazione ha inoltre precisato che, superati i 30-35 anni, in assenza di studio o lavoro, il mantenimento può essere revocato, Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 23133 del 31 luglio 2023, “Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l’obbligazione alimentare da azionarsi nell’ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso“.

Diversamente, per i figli affetti da handicap grave, il diritto permane per tutta la vita. Va inoltre precisato che la cessazione o riduzione del mantenimento non può avvenire autonomamente, ma è sempre necessario rivolgersi al giudice, che valuterà le nuove circostanze. È importante evidenziare che, anche qualora il giudice riduca l’assegno, le somme già versate non possono essere restituite: la modifica opera solo per il futuro.

L’assegno di mantenimento in favore dei figli rappresenta una delle principali espressioni della responsabilità genitoriale, che sopravvive al venir meno del vincolo coniugale.
Non è soltanto uno strumento economico, ma una garanzia di continuità affettiva e sociale per i figli, fondata su principi costituzionali e su un solido impianto giurisprudenziale.

Dunque, il mantenimento della prole rappresenta il riflesso di un dovere etico prima ancora che giuridico: quello di assicurare, anche dopo la separazione, la crescita armoniosa e dignitosa dei propri figli, nel rispetto del loro diritto a una vita serena e coerente con le condizioni familiari originarie.

 

Torna su
Cerca
La riproduzione è riservata!