La corruzione rappresenta, in Italia, una delle più rilevanti problematiche del complesso rapporto pubblico-privato poiché incide…
Discriminazioni di genere e diritto di asilo
La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22783 del 7 agosto 2025 ha chiarito un principio di grande rilevanza per le richieste di protezione internazionale presentate da donne: quando le fonti country of origin information (COI) e la narrazione della richiedente documentano limitazioni alla libertà di movimento, discriminazioni legate allo status di donna divorziata, o il rischio di matrimoni forzati o precoci, il giudice non può liquidare la vicenda come “problema privato” senza motivare perché questi fatti non integrino un rischio di persecuzione o di “grave danno” ai sensi del quadro normativo sui rifugiati e sulla protezione sussidiaria.
In particolare, le limitazioni sistemiche alla libertà e ai diritti delle donne, anche quando si manifestano in ambiti “privati” come la famiglia, il matrimonio o le relazioni parentali, devono essere considerate espressione di persecuzione di genere, se radicate in norme sociali, religiose o culturali discriminatorie (Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 22783/2025).
La pronuncia della Cassazione si colloca all’incrocio tra diritto dell’asilo e tutela dei diritti fondamentali (artt. 2, 3, 29 e 31 Cost.), imponendo una lettura sostanziale del concetto di persecuzione ai sensi dell’art. 1, lett. A, della Convenzione di Ginevra e dell’art. 8 del d.lgs. 251/2007 (che recepisce la Direttiva qualifiche 2011/95/UE).
Nella fattispecie al vaglio della Cassazione, la ricorrente è una cittadina irachena, divorziata e madre di figli minori, che aveva raccontato di essere fuggita da un matrimonio violento e di aver subito da parte di familiari dell’ex marito tentativi di sottrarle i figli e i documenti necessari all’espatrio; la donna riferiva inoltre che il fratello che l’aveva aiutata a lasciare l’Iraq era poi stato ritrovato privo di vita in circostanze sospette. Il Tribunale di Ancona aveva però rigettato la domanda di asilo e di protezione sussidiaria nonostante avesse ritenuto credibile la narrazione e, in via generale, avesse preso atto delle criticità della condizione femminile nel Paese di origine.
Nella specifico, il Tribunale di Ancona, nell’esaminare la domanda, aveva effettivamente consultato COI aggiornate e riconosciuto l’esistenza, in Iraq, di pratiche e consuetudini che limitano la libertà delle donne, ma ciò nonostante aveva rigettato la domanda concludendo che, nel caso concreto, mancavano i presupposti per ritenere esistente una “persecuzione grave” o il rischio di un “grave danno” tali da giustificare la protezione internazionale, ritenendo i rapporti con la famiglia dell’ex marito riconducibili a mere questioni private.
La Cassazione censura questo passaggio come un vizio logico: una volta dimostrata, anche tramite COI, la particolare esposizione delle donne divorziate a limitazioni, discriminazioni e rischi, e ritenuto credibile il racconto, il giudice di merito non può semplicemente “ricomprendere” la vicenda nella categoria del conflitto privato senza spiegare perché quella situazione concreta non costituisca rischio di persecuzione o di gravi limitazioni delle libertà fondamentali.
La Corte censura dunque l’errore logico e giuridico in cui era incorso il Tribunale di Ancona, ossia aver ricondotto una vicenda di violenza e oppressione familiare subita da una donna divorziata alla sfera “privata”, escludendone la rilevanza persecutoria, pur a fronte di COI che attestavano la sistematicità di tali condotte e di un racconto ritenuto credibile. Si tratta dunque, di non corrispondenza tra premessa e conseguenza, per cui la Suprema Corte rimette la causa al Tribunale di Ancona perché effettui una nuova valutazione in diversa composizione.
Tale ordinanza ribadisce sia l’obbligo, per il giudice, di condurre una valutazione individuale e concreta del rischio per il singolo richiedente, senza limitarsi a considerazioni generiche sulla situazione socio-politica del Paese, che l’importanza delle COI come chiave di lettura per comprendere se le condotte subite o temute da una donna, anche se originate in ambito familiare, abbiano rilevanza ai fini della protezione internazionale perché fondate sul genere o perché comportano la lesione di diritti fondamentali. La valutazione deve essere pienamente contestualizzata e motivata.
Alla luce di quanto affermato dagli ermellini, nella giurisprudenza italiana, tale ordinanza non rappresenta unicamente una correzione motivazionale, ma un cambio culturale; le autorità amministrative e giudiziarie dovranno considerare che la discriminazione di genere è una forma di violenza strutturale e non semplicemente “un fatto privato”; la protezione internazionale è strumento effettivo di parità e di prevenzione della violenza di genere, così come richiesto dal diritto internazionale dei diritti umani includendo, il diritto d’asilo la tutela delle donne da norme sociali che negano loro libertà e dignità umana.
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