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Composizione negoziata: il giudice tra conferma e rigetto delle misure protettive e cautelari

Avvocato esperta in diritto penale, civile, del lavoro, dell'impresa e dell'immigrazione

La conferma delle misure protettive e cautelari nell’ambito della composizione negoziata della crisi d’impresa continua ad essere terreno di vivace dibattito giurisprudenziale. L’orientamento dei tribunali italiani oscilla, infatti, tra chi ritiene sufficiente una valutazione sommaria sulla “non manifesta implausibilità” del risanamento e chi, invece, pretende una verifica rigorosa circa la reale capacità dell’impresa di superare la crisi.

Con ordinanza del 12 maggio 2025, il Tribunale di Padova ha confermato le misure protettive richieste ai sensi degli artt. 18 e 19 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (C.C.I.I.), sottolineando come il giudice, in questa fase, debba limitarsi a verificare che le misure siano funzionali ad una trattativa concreta e idonee a salvaguardare le possibilità di risanamento, purché quest’ultimo non appaia manifestamente implausibile. Si tratta, quindi, di una cognizione sommaria, coerente con la natura interlocutoria del procedimento.

Sulla stessa linea si pone il Tribunale di Venezia (provvedimento del 3 luglio 2025), che ha confermato le misure nonostante il parere negativo dell’esperto, valorizzando la “ragionevole idoneità” del piano a consentire il superamento della crisi e giudicando le misure proporzionate e necessarie allo svolgimento delle trattative.

Non mancano tuttavia pronunce di segno opposto, che impongono un vaglio molto più penetrante circa la reale sostenibilità del piano e la tutela dei creditori.

Gli articoli 18 e 19 C.C.I.I. disciplinano la possibilità, per l’imprenditore che accede alla composizione negoziata, di ottenere misure protettive (per sospendere o inibire azioni esecutive e cautelari dei creditori) e misure cautelari (per assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative).
I presupposti generali per l’accesso alla procedura sono indicati dall’art. 12, comma 1, C.C.I.I., e richiedono uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza oltre la ragionevole perseguibilità del risanamento dell’impresa.

Proprio quest’ultimo requisito è al centro del dibattito: un piano meramente liquidatorio, secondo la giurisprudenza più recente, non può giustificare la concessione o la conferma delle misure protettive, poiché incompatibile con la finalità del procedimento, orientato al recupero della continuità aziendale (Trib. Bergamo, 15 febbraio 2022; Trib. Ferrara, 21 marzo 2022).

Dalla normativa e dalla giurisprudenza emergono tre requisiti essenziali per la conferma delle misure:

  1. trattative effettivamente in corso tra impresa e creditori;
  2. probabile esito positivo delle stesse, in termini di ragionevole prospettiva di risanamento;
  3. strumentalità e proporzionalità delle misure richieste rispetto all’obiettivo perseguito.

Come chiarito da diverse pronunce dei tribunali tali presupposti si traducono nei tradizionali canoni del fumus boni iuris e del periculum in mora dove, il fumus coincide con la probabilità di successo del risanamento, mentre il periculum con il rischio di pregiudizio per le trattative in assenza delle misure.

Sul ruolo del giudice nella verifica di tali requisiti, la giurisprudenza si divide.

Secondo un primo orientamento quella del giudice dev’essere una cognizione sommaria; le misure possono essere confermate anche in presenza di criticità o incertezze nel piano, purché esso non appaia “manifestamente irrealizzabile” (Tribunale di Parma, 17 marzo 2024).
Il giudice deve dunque limitarsi a valutare che le strategie proposte siano astrattamente idonee a perseguire il risanamento, senza sostituirsi all’imprenditore o all’esperto.

In questa prospettiva, il ruolo del giudice è “di garanzia” e non di merito: il controllo si arresta al livello della ragionevolezza e della plausibilità minima delle prospettive di continuità.

Secondo altro orientamento giurisprudenziale il giudice deve operare un “controllo rigoroso”, all’uopo, il Tribunale di Roma (decr. 10 ottobre 2022) propugna una visione più restrittiva: le misure protettive costituiscono un “vulnus” per i creditori e, pertanto, devono essere concesse solo se l’imprenditore fornisce un progetto realistico e documentato di risanamento. In assenza di un piano coerente e verificabile, la concessione delle misure equivarrebbe a un abuso dello strumento negoziale, utilizzato per ritardare le azioni dei creditori.

A sostegno di questa linea si collocano anche altre decisioni giurisprudenziali, che richiedono la presenza di un progetto credibile e sostenibile, verificato attraverso dati attendibili, test pratici e riscontri concreti.

Un altro punto di contrasto riguarda la valutazione dell’eventuale pregiudizio ai creditori.
Il C.C.I.I. prevede espressamente il coinvolgimento dei creditori solo in sede di revoca delle misure (art. 19, comma 5), e non al momento della loro conferma. Ne consegue, secondo parte della giurisprudenza, che il giudice non è tenuto ad anticipare tale verifica, salvo che i creditori abbiano già dedotto uno specifico pregiudizio. In mancanza di contestazioni, la valutazione dovrà propendere a favore dell’imprenditore, fermo restando che le misure hanno efficacia temporanea limitata, al massimo 240 giorni, e possono essere revocate o non prorogate se risultano sproporzionate o inefficaci.

Orbene, la prassi giudiziaria dimostra che l’equilibrio tra esigenze di risanamento e tutela dei creditori è ancora oggetto di assestamento. La tendenza più recente sembra orientarsi verso una valutazione pragmatica e non formalistica, in cui il giudice verifica che il piano non sia manifestamente irrealizzabile; le trattative siano effettive e condotte in buona fede e che le misure richieste siano proporzionate e funzionali al negoziato.

In definitiva, la conferma delle misure protettive e cautelari deve fondarsi su un giudizio di plausibilità “in astratto”, non su una verifica analitica di merito. Solo nei casi di palese inettitudine del piano o di risanamento manifestamente implausibile il giudice potrà rigettare la richiesta.
Un approccio equilibrato, che consente di preservare lo spirito della composizione negoziata, promuovere il dialogo tra impresa e creditori, evitando che la tutela processuale si trasformi in ostacolo al rilancio aziendale.

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