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Contratti di rete, torna l’agevolazione fiscale: benefici, limiti e differenze rispetto al precedente regime

Con la Legge 11 marzo 2026, n. 34, il legislatore ha reintrodotto, per il triennio 2026-2028, una specifica agevolazione fiscale in favore delle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete. La misura è contenuta nell’art. 1 della legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026, ed è collocata nel capo dedicato alle misure per l’aggregazione delle imprese minori e per il trasferimento generazionale delle competenze.
La nuova disciplina si inserisce nel solco del modello già sperimentato con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 42, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, riprendendone l’impianto essenziale: il beneficio consiste nella non concorrenza al reddito di una quota di utili dell’esercizio, a condizione che tali utili siano destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
La struttura della nuova agevolazione
L’art. 1 della legge stabilisce che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028, una quota degli utili dell’esercizio destinati dalle imprese al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare non concorre alla formazione del reddito nell’esercizio al quale gli utili si riferiscono, purché siano rispettate le condizioni poste dalla norma. Tra queste assumono rilievo centrale l’accantonamento in apposita riserva e la preventiva asseverazione del programma comune di rete.
La misura non è generalizzata, ma rigidamente selettiva. Il beneficio è infatti subordinato alla destinazione degli utili a investimenti previsti dal programma comune e alla loro realizzazione entro l’esercizio successivo. Inoltre, l’importo agevolabile non può superare 1.000.000 di euro annui per singola impresa. La legge prevede anche un limite complessivo di spesa pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
Il legislatore precisa altresì che l’agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute dalle imprese aderenti al contratto di rete, mentre, per il periodo d’imposta successivo, l’acconto deve essere determinato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza del beneficio. In tal modo, la norma sterilizza l’effetto dell’agevolazione sul sistema degli acconti.
I benefici della misura
Il primo profilo positivo della nuova disciplina è il ritorno di un incentivo fiscale espressamente dedicato alle reti di imprese. Dopo l’esaurimento della precedente stagione agevolativa, il legislatore torna a riconoscere rilievo fiscale alle forme di cooperazione stabile tra imprese, valorizzando uno strumento contrattuale pensato per accrescere capacità innovativa e competitività. Il riferimento sistematico resta il contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009, secondo cui più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.
Il secondo elemento favorevole è la coerenza industriale dell’agevolazione. Il beneficio non premia la mera adesione formale a una rete, ma l’effettiva destinazione degli utili a un programma comune di investimento. La misura, quindi, è strutturata per incentivare non l’aggregazione astratta, ma la rete come progetto economico e organizzativo concreto.
Il terzo elemento positivo risiede nella chiarezza tecnica del meccanismo. La norma definisce con precisione la base agevolabile, il tetto individuale, il tetto complessivo, la modalità di fruizione, il vincolo di riserva e i poteri di controllo dell’Agenzia delle entrate. Ciò rende il modello normativo, almeno nella sua architettura, relativamente lineare.
Le criticità della nuova legge
Accanto ai profili favorevoli, la disciplina presenta anche diverse criticità.
La prima riguarda la non piena autosufficienza della norma primaria. L’art. 1 rinvia infatti a un decreto attuativo del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia delle entrate, per la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione del beneficio. Finché tale quadro attuativo non è completato, la misura, pur vigente, resta esposta a margini di incertezza operativa.
La seconda criticità consiste nel plafond nazionale contenuto, pari a 15 milioni di euro annui. Si tratta di un limite che potrebbe ridurre sensibilmente l’impatto effettivo della misura in presenza di una platea ampia di beneficiari o di programmi di rete di dimensioni elevate.
La terza criticità è data dall’esclusione espressa delle reti di imprese che acquistano soggettività giuridica. La legge stabilisce infatti che l’agevolazione non si applica qualora la rete acquisti soggettività giuridica. Ciò restringe il perimetro della misura e penalizza una forma organizzativa che, in alcune esperienze applicative, rappresenta proprio il livello più evoluto dell’integrazione tra partecipanti.
La quarta criticità attiene al termine temporale rigido entro il quale devono essere realizzati gli investimenti previsti dal programma comune, cioè entro l’esercizio successivo. Per progetti complessi, innovativi o strutturati su più annualità, tale scadenza può risultare troppo compressa.
La quinta criticità, da evidenziare espressamente, riguarda i professionisti. Sul piano ordinamentale, essi non sono esclusi dal contratto di rete: la disciplina sul lavoro autonomo ha infatti riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare alle reti di imprese in forma di reti miste, con accesso alle relative provvidenze in materia; tale lettura è stata esplicitata dalla circolare MISE n. 3707/C del 30 luglio 2018. Tuttavia, la nuova agevolazione del 2026 è scritta in termini riferiti alle sole “imprese” e agli “utili dell’esercizio destinati dalle imprese”, senza menzionare i professionisti tra i beneficiari. Ne deriva un evidente restringimento soggettivo del beneficio fiscale, o quantomeno un rilevante margine di incertezza applicativa per i professionisti non organizzati in forma di impresa. A ciò si aggiunge che la stessa circolare ministeriale del 2018 aveva segnalato, a legislazione invariata, un problema di pubblicità legale delle reti professionali pure, ritenendo praticabile ai fini pubblicitari solo la creazione di reti miste dotate di soggettività giuridica; ma proprio le reti con soggettività giuridica sono oggi escluse dal nuovo beneficio fiscale. Si crea così una tensione normativa evidente tra apertura ordinamentale ai professionisti e chiusura del perimetro fiscale agevolato.
Confronto con il precedente regime agevolativo
La nuova disciplina del 2026 presenta una forte continuità con il precedente regime previsto dall’art. 42 del D.L. n. 78/2010. In entrambi i casi, il beneficio si fonda sulla detassazione di una quota di utili accantonati, destinati al programma comune di rete, con obbligo di riserva, asseverazione e fruizione in sede di saldo delle imposte. La tecnica normativa, dunque, non è nuova: è nuova, piuttosto, la sua riattivazione per il triennio 2026-2028.
La differenza più evidente sta nel quadro quantitativo e soggettivo. Il regime storico prevedeva un limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per il 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mentre il nuovo regime stabilisce un tetto di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Inoltre, la nuova legge introduce oggi in modo espresso l’esclusione delle reti con soggettività giuridica, profilo che ne accentua il carattere selettivo.
Tabella comparativa tra nuova disciplina e precedente regime
| Profilo | Legge 11 marzo 2026, n. 34, art. 1 | Regime previgente: art. 42 D.L. 78/2010 |
| Fonte | L. 11 marzo 2026, n. 34, art. 1 | D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 42, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122 |
| Beneficiari espressi | Imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete | Imprese aderenti al contratto di rete |
| Tecnica agevolativa | Quota di utili che non concorre al reddito | Quota di utili che non concorre al reddito |
| Limite individuale | 1.000.000 euro annui | 1.000.000 euro |
| Limite complessivo | 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027-2029 | 20 milioni per il 2011; 14 milioni per ciascuno degli anni 2012-2013 |
| Fruizione | Solo in sede di saldo imposte sui redditi | Solo in sede di saldo |
| Acconti | Calcolati come se l’agevolazione non esistesse | Meccanismo analogo |
| Reti con soggettività giuridica | Escluse espressamente | La nuova esclusione emerge oggi in modo espresso nel testo 2026 |
| Professionisti | Non menzionati tra i beneficiari fiscali, pur potendo partecipare alle reti in base alla disciplina del 2017 e alla circolare MISE 2018 | Tema non strutturato nella disciplina storica nei termini oggi emersi |
La nuova legge rappresenta una scelta chiara di politica economica a favore dell’aggregazione tra imprese, ma lo fa attraverso un modello condizionato, selettivo e proceduralizzato. Il vantaggio fiscale esiste, ma è delimitato da molteplici filtri: riserva vincolata, asseverazione, investimenti entro tempi brevi, plafond nazionale ridotto, esclusione delle reti-soggetto e incertezza sul trattamento dei professionisti. In particolare, proprio il rapporto tra reti professionali, reti miste e beneficio fiscale costituisce uno dei punti più delicati della disciplina, perché l’ordinamento apre ai professionisti sul piano civilistico-organizzativo, mentre la norma agevolativa del 2026 sembra chiudere loro l’accesso sul piano tributario, o comunque non lo chiarisce in modo espresso
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