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Tributi locali, nuovi diritti per i contribuenti: avvisi bonari, rimborsi e compensazioni dal D.Lgs. 147/2026

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 non interviene soltanto su IMU e TARI.
Una parte rilevante della riforma riguarda infatti il rapporto tra contribuenti, Comuni e Regioni, introducendo nuovi strumenti di prevenzione degli errori, assistenza, regolarizzazione e tutela.
Tra le novità più interessanti figurano gli avvisi bonari prima dell’accertamento, il rafforzamento dei rimborsi, le compensazioni tra tributi dello stesso ente e una maggiore applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente alla fiscalità locale.
Comunicazioni prima dell’accertamento
L’articolo 3 del D.Lgs. 147/2026 consente a Regioni e Comuni, prima di procedere formalmente all’accertamento, di inviare al contribuente comunicazioni contenenti i dati e gli elementi già in possesso dell’amministrazione.
L’obiettivo è permettere al cittadino di controllare la propria posizione e, se necessario, regolarizzarla attraverso gli strumenti previsti dalla legge, compreso il ravvedimento.
Gli enti possono inoltre trasmettere avvisi bonari per favorire la regolarizzazione di versamenti:
- tardivi;
- parziali;
- omessi.
Il contribuente può così intervenire prima che l’irregolarità si trasformi in un vero e proprio atto di accertamento.
60 giorni per fornire chiarimenti
Una volta ricevuta la comunicazione, il contribuente dispone di 60 giorni per fornire chiarimenti e documentazione.
La risposta può avvenire anche in modalità telematica e può contenere, ad esempio:
- ricevute di pagamento;
- documentazione giustificativa;
- elementi non conosciuti dall’ente;
- segnalazioni di dati errati;
- osservazioni su elementi valutati in maniera non corretta.
La finalità è rendere il rapporto tributario locale maggiormente improntato alla collaborazione preventiva, limitando gli accertamenti derivanti da semplici errori materiali o da informazioni incomplete.
Più assistenza e rimborsi più rapidi
L’articolo 1 individua inoltre una serie di principi ai quali Regioni ed enti locali devono orientare la gestione delle entrate tributarie.
Tra gli obiettivi previsti figurano:
- miglioramento dell’informazione fiscale;
- utilizzo di strumenti digitali;
- potenziamento dell’assistenza ai contribuenti;
- semplificazione degli adempimenti;
- prevenzione degli errori;
- incentivazione dell’adempimento spontaneo;
- maggiore accessibilità dei servizi;
- percorsi agevolati per anziani e persone con disabilità;
- tempestività dei rimborsi.
La riforma punta quindi a ridurre il numero di controversie che potrebbero essere evitate attraverso un’interlocuzione preventiva tra ente e contribuente.
Compensazione tra tributi dello stesso ente
Particolarmente interessante è la previsione di forme di compensazione tra tributi dovuti allo stesso ente.
Un contribuente che vanta un credito nei confronti del proprio Comune potrebbe quindi, secondo le modalità che verranno definite dall’ente, utilizzarlo per compensare un diverso tributo comunale.
Non si tratta tuttavia di una compensazione automatica e generalizzata analoga a quella effettuata tramite modello F24.
L’operatività dipenderà infatti dalle regole e dagli strumenti che saranno adottati dai singoli enti territoriali.
Statuto del contribuente e contraddittorio
Il decreto rafforza inoltre l’applicazione, anche ai tributi regionali e locali, dei principi contenuti nella Legge 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente.
Regioni e Comuni sono chiamati ad adeguare i propri ordinamenti ai relativi principi generali.
Tra le garanzie interessate rientra anche il diritto al contraddittorio informato ed effettivo, ferme restando le eccezioni previste per determinate categorie di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione o di controllo formale.
La novità mira quindi ad avvicinare le garanzie applicabili nei rapporti con gli enti locali a quelle previste nel sistema tributario nazionale.
Canone unico: esclusi balconi e verande
L’articolo 31 interviene sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico.
La disposizione stabilisce che non costituiscono occupazioni rilevanti ai fini del canone:
- balconi;
- verande;
- bow-window;
- analoghi infissi di carattere stabile.
La norma contribuisce quindi a chiarire il perimetro applicativo del cosiddetto canone unico patrimoniale.
Accertamenti esecutivi e riscossione dal 2027
Il decreto interviene anche sulla disciplina dell’accertamento esecutivo dei tributi locali.
L’articolo 9 coordina il sistema con le nuove disposizioni in materia di giustizia tributaria, sanzioni e riscossione destinate ad applicarsi dal 1° gennaio 2027.
Per il contribuente resta fondamentale non sottovalutare gli atti ricevuti dal Comune.
L’accertamento esecutivo, infatti, non costituisce soltanto una richiesta di pagamento, ma può costituire direttamente il titolo per la successiva riscossione coattiva secondo le regole previste dalla legge.
Tributi locali e crisi d’impresa
L’articolo 4 amplia inoltre il coordinamento tra fiscalità locale e Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019.
Le procedure che consentono il trattamento dei debiti tributari vengono estese anche ai crediti tributari di:
- Comuni;
- Province;
- Città metropolitane;
- Regioni.
La previsione è particolarmente rilevante per le imprese in situazione di crisi, perché consente di inserire in maniera più organica anche i tributi locali nell’ambito delle procedure di ristrutturazione del debito.
Più controlli sui concessionari
Gli articoli 5 e 6 rafforzano inoltre la disciplina dell’Albo dei soggetti privati abilitati all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali.
Vengono incrementati requisiti, controlli e obblighi di trasparenza per i concessionari che operano per conto degli enti territoriali.
L’obiettivo è rendere più trasparente l’attività dei soggetti privati che gestiscono accertamenti e riscossione.
Bollo auto: nuove regole dal 2028
Il D.Lgs. 147/2026 interviene infine anche sulla tassa automobilistica.
A decorrere dal 1° gennaio 2028, in via generale il bollo sarà corrisposto annualmente in un’unica soluzione, con obbligazione tributaria riferita a dodici mesi decorrenti dal mese di immatricolazione.
Il primo pagamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione.
Per gli anni successivi, la scadenza sarà individuata nell’ultimo giorno del mese corrispondente a quello di immatricolazione.
Le Regioni potranno comunque prevedere, per alcune categorie di veicoli, modalità di pagamento quadrimestrali.
Una riforma orientata al rapporto con il contribuente
Al di là delle singole modifiche tecniche, uno degli elementi centrali del D.Lgs. 147/2026 è il tentativo di rendere il rapporto tra contribuente ed ente locale più preventivo e collaborativo.
Informazione, digitalizzazione, avvisi bonari, contraddittorio, compensazioni e rimborsi diventano strumenti attraverso i quali cercare di risolvere le irregolarità prima che si traducano in contenzioso.
Molto dipenderà tuttavia dall’attuazione concreta da parte di Comuni e Regioni e dall’adeguamento dei rispettivi regolamenti, procedure e sistemi informatici.
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