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Gli enti del terzo settore ed il loro incremento patrimoniale

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite quello che è il riferimento della Direzione Generale per le politiche del settore e della responsabilità sociale delle imprese, all’interno di quello che è il riferimento normativo della nota n. 9981 del 22/06/2026, ha proceduto a diffondere quelli che sono gli aspetti principali che disciplinano la devoluzione del patrimonio incrementale degli enti del terzo settore.
Tutto questo è stato fatto perché si è voluto fare in modo che gli uffici del RUNTS e gli enti che hanno intenzione di volersi defilare dallo stesso, dispongono di un vero e proprio manuale a cui fare fede concretamente, in quella che è una giurisdizione che di consolidato e delineato ha sempre avuto ben poco fino ad ora. Da un punto di vista concreto, quest’elaborazione, risponde al pensiero di un gruppo di lavoro tecnico istituito nell’ottica del Consiglio Nazionale del Terzo Settore e va ad incidere su quello che è un argomento che fino a questo punto era sempre stato poco considerato, parliamo cioè della devoluzione di quello che è il patrimonio incrementale di un ente del terzo settore nel momento in cui questo vuole procedere alla fuoriuscita dal Registro unico nazionale del terzo settore.
Una base di partenza da cui non si può effettivamente prescindere nella considerazione, è quella relativa al fatto che detti enti sono caratterizzati da quella che è l’assenza di scopo di lucro, aspetto quest’ultimo che è direttamente correlato alla definizione precisa del vincolo di destinazione del patrimonio. Valutando quest’ottica di ragionamento va anche messo in evidenza che il codice del terzo settore prevede quelli che sono due differenti obblighi, i quali però vanno ad essere separati all’interno della nostra nota di riferimento, andiamo cioè a parlare di :
- Articolo 9 del codice del terzo settore (CTS); all’interno del quale è delineato che nel momento in cui si va a materializzare o l’estinzione o lo scioglimento dell’ente accade che quello che equivale all’intero patrimonio residuo, sempre previo autorizzazione dell’ufficio pertinente del RUNTS o considerando comunque il fatto che non abbia già un’altra destinazione prevista dalla legge, deve essere devoluto a quelli che sono altri enti del terzo settore
- Comma 2 dell’articolo 50 del codice del terzo settore (CTS); nel momento in cui si verifica che l’ente in questione, o perché lo ha scelto volontariamente o perché ha perso i requisiti, arriva ad essere cancellato dal RUNTS ma vuole comunque continuare ad operare come quello che è l’obbligo di devoluzione, non va più a riguardare quella che è il patrimonio totalitario che riguardava l’ente del terzo settore nella sua interezza, ma arriva ad essere circoscritto soltanto al patrimonio incrementale, il quale non è altro che l’incremento che ha preso forma in quegli esercizi in cui l’ente è stato iscritto all’interno del registro di riferimento
Da questi punti sopra – indicati risulta estremamente comprensibile un unico principio logico, che corrisponde al fatto che tutto quello che si è ottenuto, beneficiando anche di quelle che sono delle importanti agevolazioni fiscali, operando come ETS, deve continuare ad essere destinato a quella che è una finalità d’interesse generale, anche nel momento in cui l’ente in questione decida di andare ad operare in tutt’altro ambito. Invece il cuore pulsante di questo documento è così delineabile :
- PATRIMONIO = PATRIMONIO FINALE – PATRIMONIO INIZIALE
INCREMENTALE
Nel momento in cui la differenza in questione è pari a zero o va comunque ad essere negativa per via del fatto che il patrimonio finale va ad essere inferiore a quello iniziale, si va a verificare che non c’è nulla da devolvere. Andiamo poi a definire il fatto che il patrimonio iniziale nella generalità è riconducibile alla data d’iscrizione al RUNTS, nel momento in cui questo non è ricostruibile perché non si possiede una documentazione certa, è permesso arrivare al reperimento della documentazione contenente quella che è la data più lontana considerata veritiera. La nota che stiamo andando ad analizzare fa sì che si possa procedere al confronto tra la cassa e quelle che sono le disponibilità liquide iniziali e finali, senza andare a considerare però tutto quello che concerne aspetti che non rientrano nel perimetro degli enti del terzo settore.
Tutto questo lo si va a fare per valorizzare realmente quello che è l’incremento reale che si va a costituire. In quest’ottica di ragionamento assume una particolare importanza quello che è il ruolo del revisore legale, il quale deve procedere ad indicare l’entità e la composizione del patrimonio dell’ente oltre che a quanto non va ad essere soggetto ad attività di devoluzione. In parallelo invece il rappresentante legale dovrà dichiarare l’eventuale mancanza del patrimonio iniziale ed il perché non vi si riesce a risalire. Da un punto di vista temporale si arriva poi al fatto che la situazione patrimoniale di riferimento, non va ad essere anteriore a 120 giorni dalla delibera dell’organo competente, la quale deve essere poi depositata entro 30 giorni all’interno dell’ufficio del RUNTS. Nel momento in cui viene effettuata una devoluzione senza che vi sia il parere dell’ufficio del RUNTS oppure una difformità rispetto a quanto espresso da quest’ultimo, succede che i rappresentanti legali o i componenti degli organi amministrativi arrivano ad essere soggetti a delle sanzioni pecuniarie che vanno da 1000 a 5000 euro.
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