3 MARZO. AFFITTI – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI SERVIZIO. Le parti contraenti di contratti di locazione e…
I reati appropriazione indebita, peculato e peculato per distrazione

L’appropriazione indebita è una fattispecie di reato prevista all’art. 646 del codice penale, che punisce il soggetto che ha il possesso di una cosa mobile o di denaro di proprietà altrui, e ne trae un ingiusto profitto disponendo della stessa uti dominus, come se ne fosse il proprietario. Per appropriazione si intende l’esercizio nei confronti del bene della c.d. interversio possessionis, ossia di atti incompatibili con il titolo che ne giustifica il mero possesso. A differenza del furto, nell’appropriazione indebita il bene mobile non viene sottratto ad altri, poiché è già in possesso del soggetto agente. La pena comminata all’art. 646 c.p. per l’appropriazione indebita, fino al 2019, era della reclusione fino a 3 anni. Le novelle all’art. 646 c.p. della c.d. Spazzacorrotti del 2019 hanno aumentato la pena minima a 2 e quella massima a 5 anni di reclusione, tuttavia la Corte costituzionale, con sentenza n. 46 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo nella parte in cui fissa la pena minima a 2 anni. All’esito di tale sentenza, oggi la pena minima per il delitto in parola è, per l’effetto del combinato disposto dell’art. 646 c.p. e dell’art. 23 c.p., di 15 giorni di reclusione. Se il bene oggetto di appropriazione è posseduto dall’agente a titolo di deposito è previsto un aumento della sanzione penale. Essendo un reato comune può essere commesso da chiunque, eccetto il legittimo proprietario del bene, mentre possono essere responsabili di tale delitto i comproprietari e i coeredi.
Anche il reato di peculato si concretizza, al pari dell’appropriazione indebita, nell’appropriazione di denaro o beni mobili di cui il soggetto attivo sia già in possesso. Tuttavia, a differenza dell’appropriazione indebita, il peculato è un reato proprio: può pertanto essere commesso soltanto dal soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o svolga un incarico di pubblico servizio, tramite l’appropriazione di un bene mobile del quale è in possesso per ragioni di ufficio o di servizio. Il reato proprio, commesso perciò dal pubblico ufficiale, è punito più severamente del reato comune ex art. 646 c.p., con una pena, prevista dall’art. 314 del codice penale, compresa fra 4 anni e 10 anni e 6 mesi. Tale reato è compreso fra i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, proprio perché può essere commesso solo da soggetti che posseggono o rivestono una determinata qualità.
Soggetto passivo del reato può essere, non solo la Pubblica Amministrazione, ma anche il privato a cui appartiene il bene oggetto di appropriazione. Bene giuridico tutelato dalla norma è il buon andamento dell’amministrazione e la protezione dei beni patrimoniali affidati a coloro che svolgono pubbliche funzioni. Presupposto del delitto di peculato, come per l’appropriazione indebita, è il possesso o la disponibilità del denaro o della cosa mobile altrui, tuttavia per il peculato il possesso è giustificato dalla ragione di ufficio o servizio. Per verificarsi il delitto è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e la volontà di porre in essere una condotta di appropriazione. Nel caso del peculato la procedibilità è sempre di ufficio e la competenza è del Tribunale collegiale.
Altra fattispecie punita all’art. 314 c.p., al secondo comma, è il peculato d’uso, che si verifica quando l’agente ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo del bene sottratto e, dopo il suo utilizzo, questo sia stato immediatamente restituito. La giurisprudenza, in ossequio al principio di offensività, ritiene che per configurarsi il delitto di peculato d’uso, l’utilizzo momentaneo del bene debba pregiudicare in modo rilevante il bene giuridico tutelato. La pena per il peculato d’uso è meno severa, e prevede la reclusione compresa fra 6 mesi e 3 anni. Ovviamente, per configurarsi il peculato d’uso, il bene deve essere restituito immediatamente, e non dopo un determinato periodo di tempo. La giurisprudenza di legittimità ha, negli ultimi anni, modificato orientamento circa la rilevanza penale della condotta di peculato d’uso, anche nei casi in cui l’utilizzo e il valore del bene siano modesti. Con sentenza n. 27742 del 2020 è stato, difatti, condannato il dirigente pubblico che aveva permesso a terzi un utilizzo indebito, ma modesto, della sua utenza telefonica della quale aveva disponibilità per motivi di servizio. Tuttavia nelle ipotesi in cui l’uso è occasionale e il danno economico estremamente modesto, la Suprema corte ha stabilito che la condotta possa essere inquadrata nell’ambito della violazione disciplinare, ed in ambito giudiziario può essere applicabile la non punibilità per particolare tenuità, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. La giurisprudenza ritiene, inoltre, che il peculato d’uso sia configurabile anche in relazione a cose fungibili, quali il denaro.
Il peculato mediante profitto dell’errore altrui è disciplinato dall’art. 316 c.p. e si verifica qualora il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nell’esercizio delle proprie funzioni, giovandosi dell’errore altrui riceve o ritiene indebitamente per sé o per un terzo, denaro o altra utilità. La pena prevista è analoga a quella del peculato d’uso, ossia la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame è, anche in questo caso, costituito dal buon andamento della Pubblica Amministrazione e l’affidamento del cittadino nei confronti di essa. Il peculato mediante profitto dell’errore altrui si differenzia dalle ipotesi di peculato previste dall’art. 314 c.p., giacché la ricezione di denaro o altra utilità non richiede necessariamente il previo possesso della cosa. L’errore di cui si avvantaggia il soggetto agente non deve essere ricollegabile ad un suo comportamento attivo, ma il pubblico funzionario deve limitarsi a trarre profitto passivamente, dall’errore del terzo, altrimenti risponderebbe del più grave delitto di concussione. L’elemento soggettivo è costituito dalla consapevolezza dell’errore altrui, ossia dalla volontà di ricevere e ritenere indebitamente la cosa, pur sapendo dell’errore altrui.
Il Decreto Nordio, d.l. n. 92 del 2024 convertito in legge n. 114 del 2024 ha reintrodotto con l’art. 314 bis c.p. la fattispecie del peculato per distrazione, rubricata come “indebita destinazione di denaro o cose mobili”. Il citato articolo punisce la condotta del pubblico ufficiale che, avendo per ragione del suo ufficio il possesso o la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge. A differenza del peculato previsto dall’art. 314 c.p., la norma punisce l’indebita destinazione dei beni in possesso del pubblico ufficiale, pur non verificandosi un’appropriazione materiale di denaro o beni pubblici, e pur se tale destinazione sia comunque compatibile con un interesse pubblico. La pena edittale è della reclusione da 6 mesi a 3 anni. Per la Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 4520 del 2025, con la previsione della clausola di riserva del primo comma dell’art. 314 bis c.p. il legislatore ha inteso mantenere inalterato l’ambito applicativo del peculato, ascrivendo al funzionario pubblico il reato di indebita destinazione solo una volta escluso il peculato, ove vi sia un mutamento della destinazione delle cose pubbliche, pur sempre compatibile con i fini istituzionali dell’ente di appartenenza del pubblico agente.
L’introduzione nel codice penale dell’art. 314 bis c.p. va esaminata alla luce dell’abrogazione del reato di abuso d’ufficio del Decreto Nordio. La fattispecie in parola salva la rilevanza penale di tutte quelle condotte distrattive non sussumibili nel campo d’azione del peculato, riconducibili nell’ambito dell’abrogato delitto di abuso d’ufficio. Non sono, invece, oggi, punibili quelle condotte che non abbiano comportato violazione di specifiche disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità del funzionario pubblico. L’abolitio criminis colpisce, poi, tutte quelle condotte distrattive aventi ad oggetto i beni immobili, che prima dell’abrogazione venivano punite con la fattispecie dell’abuso d’ufficio. Ciò crea, indiscutibilmente, un pericoloso vuoto normativo connotando con l’impunità le condotte distrattive di tipo immobiliare, lasciando inspiegabilmente nell’ambito della rilevanza penale soltanto quelle mobiliari. Peraltro, alla sottrazione all’ambito di rilevanza penale delle distrazioni immobiliari, si aggiungono altresì tutti quegli atti di esercizio arbitrario dei poteri pubblici, pur in assenza di distrazione patrimoniale, come ad esempio i favoritismi clientelari o comunque la concessione di vantaggi non quantificabili economicamente in violazione delle regole di par condicio e trasparenza, quali l’alterazione dell’esito di procedure concorsuali o di provvedimenti amministrativi.
Con l’abrogazione dell’abuso d’ufficio la nascita dell’art. 314 bis c.p. appare, ai più, un espediente per evitare una procedura di infrazione da parte dell’UE per violazione dell’art. 4, paragrafo 3, della Direttiva 2017/1371, il quale impone agli Stati membri l’obbligo di sanzionare penalmente le condotte distrattive che pregiudichino gli interessi dell’Unione europea. Ma tale stratagemma potrebbe non bastare a convincere l’Unione europea, proprio per la restrizione del campo d’azione dell’indebita destinazione nei confronti dell’abrogato abuso d’ufficio. L’abrogata fattispecie dell’abuso d’ufficio, meno controversa e con un’area di copertura più ampia, viene ora suddivisa fra peculato per distrazione e violazioni che non rientrano più nel campo penale, ma civile e amministrativo.
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