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Conferimenti societari e le modalità per non disporre della perizia giurata

Parliamo di conferimenti societari in merito alla definizione di quelli che sono gli apporti in denaro, beni, crediti oppure ove fosse possibile in servizi, versati dai soci per far sì che si possa definire e comporre quello che è il capitale sociale di una società.
Tale percorso ha un’importanza indefinibile per far sì che la società, sin da primo momento in cui inizia a svolgere attività d’impresa disponga dei mezzi necessari che le permettano di farlo in maniera consona. Da quanto apportato e che è sopra indicato, i singoli soci ottengono quote o azioni che concorrono alla definizione della loro partecipazione societaria di riferimento.
Valorizzando l’analisi normativa di tale argomento, la stessa si basa sul dare rilievo ai seguenti articoli
del Codice Civile :
– 2253 , in cui si da una spiegazione di ciò che gli stessi conferimenti rappresentano, così come
si parla degli obblighi e degli adempimenti a cui devono sottostare le parti che rientrano in
quello che è il contratto di società
– 2254 ; in cui si da rilievo a ciò che concerne i conferimenti di beni in natura
– 2255 ; in cui si da rilievo e risalto a ciò che concerne i conferimenti di crediti
– 2342; all’interno del quale si da rilievo al fatto che se non vi è una diversa indicazione nell’atto costitutivo deve essere effettuato quello che è un conferimento in denaro
Il ragionare sulla possibilità di evitare la perizia giurata, si porta dietro di sé quella che è la base di condizioni di trasparenza, verificabilità e affidabilità dei dati, tutto questo è conseguentemente
racchiuso nel fatto che il conferimento è un’attività fondamentale per la valorizzazione delle operazioni societarie, pertanto devono essere tutelati quelli che sono i capitali e gli interessi dei
soggetti terzi.
Quindi in maniera dettagliata mettiamo in risalto il fatto che non c’è la necessità della relazione di stima nel momento in cui quello che è il valore del conferimento non risulta maggiore di quella che è una valutazione che viene fatta da un esperto indipendente e che rispecchi dei precisi criteri di professionalità, così come che venga a sua volta effettuata entro i sei mesi che seguono il conferimento. Parlando invece dei conferimenti di beni in natura o crediti, all’interno della S.p.A., non c’è necessità di una relazione giurata nel momento in cui il conferimento è dotato di un valore obiettivamente constatato, come ad esempio i titoli mobiliari e gli strumenti del mercato monetario.
Non c’è la necessità della perizia neanche nel momento in cui quello che è il valore di cui sono dotati i conferimenti di crediti o beni in natura non superi quello che è il fair value presente nel bilancio d’esercizio precedente quello in cui è effettuato il conferimento, fermo restando però che a tale rendicontazione vi sia la certificazione di una revisione legale.
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