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La messa alla prova fra premialità, risocializzazione e ristoro

La messa alla prova è un procedimento penale speciale volontario introdotto con legge n. 67 del 2014, che sospende il processo per una sua definizione alternativa. Può essere attivato per quei reati di minore allarme sociale nei casi in cui la competenza sia del giudice monocratico con citazione diretta a giudizio e la pena detentiva non sia superiore ai quattro anni. Con la messa alla prova viene favorita la finalità educativa e di risocializzazione della pena, con la sospensione del processo e l’applicazione di misure alternative alla detenzione. L’ammissione al periodo di prova prevede la partecipazione dell’imputato ad un percorso di riabilitazione tramite l’esecuzione di lavori di pubblica utilità. Questi deve, poi, rendersi disponibile a condotte riparatorie idonee ad annullare gli effetti dannosi del delitto. Viene valutata dal giudice anche la disponibilità dell’imputato ad incontri di mediazione con la persona offesa. In caso di esito positivo del percorso l’imputato sarà prosciolto e verrà dichiarata in sentenza l’estinzione del reato.
La concessione del beneficio è limitata ad una sola volta, pertanto chi ne ha già usufruito in passato non può beneficiarne una seconda volta. La Corte Costituzionale ha recentemente confermato, con sentenza n. 30 del 2026, il divieto di concedere la messa alla prova una seconda volta, anche nei casi in cui la prima si sia conclusa con un proscioglimento. Altro presupposto necessario per ottenere la messa alla prova riguarda le qualità personali del richiedente, poiché questi non deve essere già stato dichiarato delinquente professionale, abituale o per tendenza. Può essere ammesso al beneficio il recidivo, ma solo nei casi di recidiva semplice, con condanna irrevocabile per altro delitto non colposo di diversa indole, ai sensi dell’art. 99 comma 1 del codice penale. Non verrà ammesso, invece, il soggetto che ha subìto condanne irrevocabili con recidiva reiterata o specifica. Non è richiesto che l’imputato confessi o ammetta le proprie responsabilità penali.
La richiesta deve essere effettuata dall’imputato prima dell’apertura del dibattimento, ossia in udienza preliminare o nel corso dell’udienza predibattimentale. La presentazione dell’istanza può avvenire in forma scritta o orale in udienza e può essere effettuata personalmente dall’imputato o dal difensore munito di procura speciale. All’istanza va allegato il programma di trattamento elaborato l’UEPE (ufficio di esecuzione penale esterna), ovvero la richiesta di elaborazione del programma. Il parere del pubblico ministero è obbligatorio ma non vincola il giudice procedente. La sospensione del processo non può durare per un periodo di tempo maggiore a due anni. Pur non essendo contemplata dalla legge la durata massima della prova, si può ritenere che essa debba rientrare nei termini massimi di sospensione, ossia due anni. Il provvedimento favorevole del giudice alla concessione del beneficio fissa le modalità di esecuzione dello stesso e prescrive il termine entro il quale l’imputato è tenuto ad adempiervi per l’esito positivo dello stesso. Al termine del percorso l’UEPE presenta una relazione finale riguardante l’adempimento al programma. In caso di esito positivo, risultante dalla relazione, il giudice dichiara in sentenza l’estinzione del reato, altrimenti in caso di esito negativo della messa alla prova sarà revocata la sospensione del procedimento, che proseguirà nelle forme ordinarie. L’esito positivo della prova non estingue, tuttavia, l’eventuale applicazione di sanzioni amministrative accessorie e la confisca.
Il d.lgs. n. 150 del 2022 ha esteso la messa alla prova anche ai delitti puniti con pena edittale superiore ai quattro anni, previsti ex art. 550 comma 2 c.p., con pena detentiva comunque non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori compatibili con l’istituto. Il beneficio può, pertanto, essere concesso per i delitti di minaccia, resistenza o oltraggio a pubblico ufficiale, furto e truffa aggravati, appropriazione indebita, violazione di domicilio e danneggiamento aggravato, frode assicurativa. La normativa non esclude la messa alla prova per il reato di ricettazione pur se superiore nel massimo a sei anni, poiché incluso fra i delitti previsti dall’art. 550 comma 2 c.p. La Corte Costituzionale, con sentenza 2025, n. 90 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 168-bis comma 1 c.p., nella parte in cui non consente la messa alla prova per il reato previsto ex art. 73 comma 5, DPR n. 309 del 1990 (Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope), riguardante lo spaccio di lieve entità.
La Riforma Cartabia ha introdotto, inoltre, la richiesta di messa alla prova anche su proposta del pubblico ministero. La sospensione del processo per la messa alla prova, se richiesta dal pubblico ministero, può essere formulata durante o in conclusione delle indagini preliminari (art. 464-ter c.p.p.), oppure in udienza fino all’apertura del dibattimento di primo grado (art. 464-bis c.p.p.). In tali ipotesi l’imputato può aderire alla richiesta entro 20 giorni, mentre spetta al Giudice per le indagini preliminari la concessione del beneficio.
Per il comma 1 dell’art. 168-bis c.p. “Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova”. Secondo le Sezioni Unite (sentenza n. 36272 del 2016) il limite massimo della pena da computare per l’ammissione al beneficio è quello edittale previsto per la fattispecie base, prescindendo dalla contestazione delle eventuali circostanze aggravanti.
Con la sospensione del procedimento per la messa alla prova l’imputato viene affidato all’ufficio di esecuzione penale esterna per lo svolgimento di un programma di trattamento che prevede lo svolgimento obbligatorio e non retribuito di un lavoro di pubblica utilità in favore della collettività che può essere svolto presso istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. Il lavoro di pubblica utilità si può svolgere per un minimo di dieci giorni, anche non continuativi e non può superare le otto ore giornaliere. La prestazione di pubblica utilità può, pertanto, svolgersi presso gli enti territoriali e centrali, le aziende sanitarie pubbliche e private, gli enti di assistenza sociale o presso le onlus, organizzazioni non a scopo di lucro. Per il comma 3 dell’art. 168-bis c.p. la prestazione viene svolta con modalità che non devono pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.
Per la Suprema Corte non vi è incompatibilità fra richiesta di giudizio abbreviato e istanza di messa alla prova (Cassazione n. 2736 del 2020). In caso di doppia richiesta il giudice procedente valuterà prima l’istanza di messa alla prova e, in caso negativo, procederà a valutare la richiesta di giudizio abbreviato. Con la recente sentenza n. 38670 del 1 dicembre 2025 la Cassazione ha confermato l’ammissibilità alla messa alla prova dell’imputato del reato di furto in appartamento, ex art. 624-bis c.p., poiché pur non rientrando nel limite di pena di quattro anni nel massimo, si può ritenere rientrante fra i delitti indicati nel comma 2 dell’art. 550 del codice di rito. La Cassazione (sent. 14112 del 2015) non è favorevole all’ammissione della messa alla prova parziale, qualora l’imputato sia chiamato a rispondere nello stesso procedimento di reati per i quali non sia possibile l’accesso al beneficio unitamente ad altri per i quali sia consentito.
Durante la sospensione del processo viene sospesa anche la prescrizione, che riprenderà a decorrere solo in caso di esito negativo o dal momento della revoca. Tuttavia la Suprema Corte di cassazione, con sentenza numero 6579 del 2023 ha ribadito che in tema di messa alla prova deve escludersi che durante il termine assegnato all’UEPE per predisporre il trattamento per la probation venga sospeso il decorso del termine della prescrizione, poiché quest’ultima è sospesa soltanto dopo che l’imputato viene ammesso al programma. Nell’ipotesi di esito negativo della prova e ripresa del processo, in caso di condanna detentiva, ogni tre giorni di messa alla prova svolti vanno comparati ad un giorno di reclusione o arresto, ai fini della computazione del presofferto. La revoca della messa alla prova da parte del giudice può avvenire per: rifiuto di svolgere la prestazione del lavoro di pubblica utilità; grave o reiterata violazione del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte; commissione, durante il periodo di prova, di un delitto non colposo o della stessa indole di quello per cui si procede.
A parere dello scrivente l’istituto de quo merita grande considerazione ed attenzione, non solo per gli ovvi fini deflattivi che persegue, ma anche perché mostra una maggior propensione del nostro Paese alla giustizia riparativa, al ristoro del danno e alla risocializzazione, intesi come strumenti volti a disinnescare il conflitto imputato-vittima. Da non sottovalutare, poi, il nuovo ruolo assunto dall’autore del reato, non più passivo e gravante sulla società con la detenzione in carcere, ma di pubblica utilità e a beneficio dell’intera comunità.
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