La corruzione rappresenta, in Italia, una delle più rilevanti problematiche del complesso rapporto pubblico-privato poiché incide…
La serrata dell’imprenditore

La conflittualità fra il capitale rappresentato dal datore di lavoro, e la forza lavoro rappresentata dal prestatore, si concretizza nel potere di iniziativa dell’interruzione dell’attività produttiva, ossia nel rapporto dicotomico sciopero/serrata. Sono entrambi strumenti di rivendicazione categoriale basati sulla sospensione delle attività aziendali, ma mentre lo sciopero viene organizzato dalle associazioni di lavoratori la serrata viene decisa ed attuata dal datore di lavoro, solitamente per opporsi o comunque scoraggiare le richieste dei dipendenti. La Costituzione Repubblicana del 1948 riconosce il diritto di sciopero, ma nulla dispone sulla serrata, generalmente considerata come il tradizionale strumento di conflitto dei datori di lavoro consistente nella temporanea chiusura dell’azienda con rifiuto di ricevere le prestazioni lavorative offerte dai dipendenti.
Dal silenzio della Costituzione consegue l’inesistenza di un diritto di serrata, col riconoscimento della stessa come mera libertà. Ne deriva che la serrata, sul piano civilistico, costituisce mora credendi del datore di lavoro (articoli 1206 e seguenti del codice civile), il quale rimane obbligato a retribuire le prestazioni rifiutate senza un motivo legittimo. Il rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione offerta, senza un giustificato motivo, comporta pertanto un inadempimento contrattuale, che si sostanzia nell’obbligo del risarcimento del danno corrispondente al lucro cessante integrale, ossia alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore se avesse potuto adempiere l’obbligazione, comprensiva anche delle eventuali ore imputate a ferie. Secondo una differente teoria la serrata costituirebbe non mora credendi, ma debendi (mora del debitore) giacché questi avrebbe ritardato senza giustificato motivo l’adempimento dell’obbligazione in violazione dell’art. 1218 c.c., dovendo semplicemente provvedere alla corresponsione della retribuzione. Sul piano pratico la seconda soluzione, minoritaria, non prevedendo un danno risarcibile coincidente col lucro cessante da corrispondere interamente, ammette la detrazione dal compenso dell’eventuale aliunde perceptum, consistente nella retribuzione che il lavoratore abbia altrimenti percepito prestando altra attività durante il corso della serrata.
Il riconoscimento della sola libertà di serrata a fini contrattuali, fondato sull’art. 39 della Costituzione come garanzia della liceità del conflitto collettivo, conferma il privilegio a favore dello sciopero, mentre la persistenza dell’obbligo retributivo scoraggia lo stesso datore di lavoro dall’avvalersene senza valido motivo, danneggiandolo sul piano economico e produttivo. La serrata per fini contrattuali è divenuta non punibile penalmente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 1960, la quale ha abrogato l’art. 502 del codice penale. Si ha, viceversa, illiceità penale (art. 505 c.p.) della serrata di protesta per fini non contrattuali, ritenuta estranea non solo alla garanzia dell’art. 39 Cost., ma anche alla tutela della libera iniziativa economica prevista all’art. 41 della Carta costituzionale. Con l’assenza dei fini contrattuali solo la serrata di protesta di piccoli esercenti senza dipendenti è stata riconosciuta legittima, mentre è stata confermata la legittima incriminazione di tale tipologia di serrata in presenza di dipendenti. Difatti la Corte costituzionale, con sentenza n. 222 del 1975 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 505 c.p., nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuata per protesta dagli esercenti di piccole aziende industriali o commerciali che non hanno lavoratori alle loro dipendenze. Non costituisce invece illecito penale, né tantomeno illecito civile il rifiuto delle prestazioni rese inutilizzabili dallo sciopero e la chiusura dell’azienda per evitare o limitare i danni alle persone e agli impianti provocati da uno sciopero, pur se legittimo. In questi casi non può essere attivata neppure la procedura ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori, poiché non è configurabile alcuna condotta antisindacale. Non può, poi, in alcun modo considerarsi serrata qualsiasi interruzione, totale o parziale, delle attività dell’azienda, per motivi differenti alle finalità sindacali o di rivendicazione della parte datoriale.
Sussistono differenti tipologie di serrata: si ha una serrata offensiva qualora lo scopo del datore di lavoro sia quello di anticipare la protesta dei dipendenti ovvero di ottenere una diminuzione dei diritti dei lavoratori rispetto alla loro posizione attuale, mentre la serrata è difensiva nell’ipotesi in cui lo scopo sia quello di non cedere alle richieste avanzate dai lavoratori. La serrata può essere individuale o collettiva, a seconda che vi sia un solo datore di lavoro coinvolto, o più datori di lavoro organizzati. Secondo alcuni autori vi è anche una distinzione fra serrata sospensiva e risolutiva, a seconda che essa comporti una sospensione temporanea o una cessazione definitiva dei rapporti di lavoro. Tuttavia, a parere dello scrivente, la cessazione definitiva non può essere classificata come serrata, ma come cessazione dell’attività d’impresa o chiusura dell’azienda o del ramo d’azienda, pertanto sottoposta a differente regolamentazione normativa.
La serrata di ritorsione si concretizza, invece, nella chiusura dell’azienda quale reazione dell’imprenditore ad uno sciopero legittimo. Quest’ultima viene considerata condotta antisindacale, inibita dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, a meno che non sussista l’ipotesi, precedentemente considerata, della possibilità di danni ad impianti o persone. Si aggiunga che l’art. 1206 c.c., in tema di mora credendi, prevede che il datore di lavoro non sia in mora nel momento in cui rifiuta la prestazione per un motivo legittimo, compresi i casi in cui la serrata di ritorsione si verifichi conseguentemente ad uno sciopero articolato (a singhiozzo o a scacchiera), che possa nuocere alla strumentazione o agli stessi lavoratori. Si è cercato in vari modi di giustificare la serrata dei datori di lavoro nel caso di sciopero articolato: un orientamento giurisprudenziale ha sostenuto che la legittimità della serrata derivi dall’illegittimità dello sciopero, mentre altri orientamenti ne hanno difeso la legittimità precisando che, nel momento in cui al datore viene offerta la prestazione lavorativa, la serrata sia giustificata qualora egli non abbia interesse ad ottenerla in quanto non più utilizzabile. La serrata di ritorsione è perciò ammissibile soltanto quando la prestazione, offerta nell’intervallo di uno sciopero a singhiozzo, sia tanto breve da non consentire di realizzare una sua minima unità tecnico-temporale, e quando, in uno sciopero a scacchiera, l’astensione di un gruppo di lavoratori, comporti l’impossibilità degli altri di eseguire la prestazione, per cui quest’ultima diviene impossibile, rendendo legittimo il rifiuto dell’imprenditore.
L’eventuale inottemperanza all’ordine del giudice di cessazione di una serrata costituente condotta antisindacale è sanzionata penalmente. Sono, altresì, penalmente sanzionate la serrata politica, quella esercitata per coazione all’autorità pubblica, quella di protesta e di solidarietà con altri datori di lavoro. La sanzione penale di predette tipologie di serrata, fa tuttavia emergere una contraddizione evidente: se la serrata è una libertà, in quanto tale non può essere configurata come reato, pertanto o non può essere definita come libertà, oppure le forme penalmente illegittime non possono essere configurate come serrata.
Latest posts by Alberto Biancardo (see all)
- L’evoluzione normativa nel contrasto ai fenomeni corruttivi - 9 Febbraio 2026
- I reati appropriazione indebita, peculato e peculato per distrazione - 9 Febbraio 2026
- I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione - 2 Febbraio 2026
