La corruzione rappresenta, in Italia, una delle più rilevanti problematiche del complesso rapporto pubblico-privato poiché incide…
Le Fatture a cavallo d’anno 2025-2026

Partiamo con il riepilogare le regole da applicare in materia di trasmissione delle fatture e in particolare di quelle applicabili per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”:
- La fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA;
- Per la fattura differita, invece, la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre secondo l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.
Può, quindi, intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.
Con la Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 l’Agenzia Entrate ha chiarito che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza di due presupposti:
- il primo, sostanziale, è relativo all’effettuazione dell’operazione;
- il secondo, formale, è relativo al possesso della regolare fattura da annotare sul registro IVA.
A ben vedere, per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.
La data della fattura non è però l’unico elemento da prendere in considerazione. Questa passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, poiché con i tempi concessi per l’emissione delle e-fatture si crea normalmente uno sfasamento temporale tra la “data della fattura” e la “data di ricezione”.
L’art. 1 del D.P.R. del 23 marzo 1998 n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che “entro il giorno 16 di ciascun mese il contribuente determina la differenza tra:
- l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente e risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili
- e l’ammontare complessivo dell’imposta risultante dalle annotazioni eseguite nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La regola generale prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese.
Ma attenzione all’ultima parte dell’art. 1 del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 100, che stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: “la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.
Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere, annotare e “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.
Esempio pratico: un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2025. Il fornitore emette fattura immediata con data 23 dicembre 2025, ma avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all’invio in data 2 gennaio 2026.
La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data, cioè 02 gennaio 2026.
Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2025), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.
Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta solo a partire dal mese di gennaio 2026, ad avvenuta registrazione.
Inoltre, nel caso in cui una fattura recapitata nel 2025 non venga registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2026 – in apposito sezionale o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”.
L’IVA dovrà concorrere al modello IVA2026 (riferimento 2025) e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2026, nella quale viene effettuata la registrazione.
Per quanto concerne il peso che tali fatture possono avere sulla determinazione dell’utile del contribuente, verifichiamo la loro deducibilità in considerazione del regime fiscale adottato:
- REGIME DI CASSA EFFETTIVO (art. 66 DPR 917/1986)
L’utile è determinato dalla differenza tra ricavi e spese sostenute nell’esercizio secondo il criterio di cassa, cioè nel momento in cui le spese sono effettivamente sostenute.
- REGIME DI CASSA VIRTUALE (art. 18 comma 5 DPR 600/1973)
La data di pagamento si presume coincidente con la data di registrazione delle fatture ai fini Iva.
- REGIME ORDINARIO
Si guarda al criterio di competenza economica, che dubbi non ha!
Esempi:
- Fattura emessa e ricevuta entro il 31.12.2025.
In questo caso per i soggetti di cui al regime fiscale a) il costo risulterà deducibile solo se la fattura sia stata effettivamente saldata entro il 2025. In caso contrario il costo sarà spostato al 2026.
Per i soggetti invece che adottano il regime fiscale b) la fattura annotata entro il 31.12.2025 si presume pagata entro l’anno e pertanto il costo verrà dedotto sempre nel 2025.
- Fattura emessa il 31.12.2025 ma ricevuta il 03.01.2026.
In questo caso per i soggetti di cui al regime fiscale a) il costo ai fini della deducibilità seguirà sempre il criterio dell’effettivo sostenimento del pagamento e se pagata nel 2025 potrà essere dedotta in tale periodo d’imposta, altrimenti verrà spostata nel 2026.
Per i soggetti che adottano il regime fiscale b) la fattura ricevuta l’anno successivo dovrà per forza
essere imputata al nuovo anno, stante gli effetti derivanti dal principio di annotazione – sostenimento della spesa che, certamente non potranno essere fatti retroagire ad un periodo precedente a quello di ricevimento della fattura.
Latest posts by Beniamino Furno (see all)
- La Rottamazione quinquies - 14 Gennaio 2026
- Le Fatture a cavallo d’anno 2025-2026 - 8 Gennaio 2026
- L’acconto IVA di fine anno - 20 Dicembre 2025
