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ZES Unica, credito d’imposta fino al 75% per gli investimenti nel Mezzogiorno dietro presentazione di nuova domnada: regole, limiti e scadenze

Dottore Commercialista, Revisore legale dei conti.
Esperto di nuove iniziative imprenditoriali ed incentivi-agevolazioni per le imprese.

La Legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 485-491) ha rafforzato gli incentivi per le imprese che investono nel Mezzogiorno, estendendo il credito d’imposta previsto dall’art. 16 del D.L. 19 settembre 2023, n. 124 agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica).

Ambito territoriale e quadro europeo

La misura riguarda le strutture produttive già esistenti o di nuova realizzazione nelle regioni ricomprese nella ZES Unica:
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le agevolazioni si applicano alle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e ammesse alle deroghe previste dall’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE.

Il credito è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 (Regolamento GBER) ed è:

  • utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (art. 17, D.Lgs. 241/1997);
  • cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato sugli stessi costi, purché non si superino le intensità massime consentite dalla normativa europea;
  • cumulabile, nei limiti delle spese sostenute, anche con misure che non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE.

Investimenti agevolabili e soglie

Il credito è commisurato agli investimenti realizzati nel periodo 1° gennaio – 15 novembre 2025, con:

  • limite massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento;
  • soglia minima di accesso pari a 200.000 euro (non sono ammessi progetti di importo inferiore).

Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione contabile devono essere certificati da un revisore legale iscritto nella sezione A del Registro dei revisori (art. 8, D.Lgs. 39/2010), come previsto dal decreto attuativo del 17 maggio 2024.

Contributo concesso:

Prima Istanza/Provvedimento AE

l’Intensità di aiuto (credito imposta) prevista dal bando, varia dal 40 al 60% dei costi sostenuti dalle imprese, in base ai loro requisiti di piccola media grande impresa.

A causa dell’alto numero di domande presentate, tale percentuale (del credito d’imposta ZES Unica 2025) effettivamente fruibile, comunicata il 12 dicembre 2025, è risultata inferiore e pari al 60,3811% del credito richiesto.

Maggiorazione al 75%: il contributo integrativo

La Legge di bilancio 2026, sempre per gli investimenti 2025 ha introdotto un contributo aggiuntivo, rispetto a quello già determinato e pari al 60,3811, sotto forma di credito d’imposta pari al 14,6189% dell’importo da richiedere con dichiarazione integrativa. Sommando la prima quota del credito già riconosciuta nella misura del 60,3811%, alla nuova concessa  il totale delle due percentuali porta l’agevolazione complessiva fino al 75% degli investimenti effettuati.

Modalità e scadenze per la quota aggiuntiva

Per accedere al contributo integrativo, le imprese dovranno:

  • presentare una nuova comunicazione telematica tra il 15 aprile e il 15 maggio 2026;
  • utilizzare il credito in compensazione tramite F24 a partire dal 26 maggio 2026.

Esclusioni e incompatibilità

La maggiorazione non è riconosciuta alle imprese che abbiano già beneficiato del credito d’imposta Transizione 5.0 per i medesimi investimenti.

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