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Caduta per dosso non segnalato: la Cassazione chiarisce, non serve provare l’”insidia” della strada

Ordinanza n. 8450 del 31 marzo 2025 – Responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. e ripartizione dell’onere della prova
Il caso
Un uomo, alla guida di un ciclomotore, cade a terra dopo aver impattato contro un dosso non segnalato, riportando lesioni personali e danni al veicolo. Cita in giudizio il Comune chiedendo il risarcimento per il danno patito e le lesioni subite.
Il Tribunale accoglie la domanda, ma in appello il verdetto si ribalta: per il giudice di secondo grado, infatti, il dosso era ben visibile, la strada rettilinea e illuminata, e non sussisteva quindi una “insidia” nascosta.
Il nodo del contendere arriva dunque in Cassazione: il danneggiato deve dimostrare che la strada presentava un pericolo occulto e imprevedibile? Oppure è sufficiente provare che il danno è derivato dalla cosa in custodia, lasciando al custode (nel caso di specie il Comune) l’onere di dimostrare il caso fortuito?
In particolare, per il giudice di secondo grado, la responsabilità della P.A. dev’essere esclusa in quanto il dosso era visibile sia per l’ora in cui si è verificato il sinistro sia per la particolare conformazione della strada; dunque, sotto il profilo causale, la Suprema Corte evidenzia l’inconsistenza della natura “insidiosa” del bene custodito o la percepibilità ed evitabilità dell’insidia da parte del danneggiato, poiché si tratta di elementi estranei alla fattispecie di cui all’art. 2051 c.c.
Il principio ribadito dalla Suprema Corte
Con l’ordinanza n. 8450/2025, la Terza Sezione civile della Cassazione ribadisce un orientamento ormai consolidato: nella responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.) non occorre dimostrare la “natura insidiosa” della strada. Basta provare il nesso causale tra la “res” (in questo caso la strada) e l’evento dannoso. Sarà poi il custode a dover dimostrare che il danno sia stato causato, esclusivamente o in concorso, dal comportamento del danneggiato o di un terzo, nello specifico la responsabilità è esclusa con la dimostrazione fornita dal custode “della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, rispettivamente anche solo colpose e imprevedibili” (Corte di Cassazione, Sezione III, ord. 31 marzo 2025, n. 8450).
La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. è di tipo oggettivo: non richiede la prova della colpa del custode. Infatti, quest’ultimo può liberarsi solo provando il caso fortuito, ossia un evento imprevedibile e inevitabile che interrompa il nesso causale, oppure dimostrando che la condotta del danneggiato o di un terzo abbia avuto rilevanza causale esclusiva o concorrente nella produzione del danno.
Per il comportamento del danneggiato, è sufficiente che esso sia colposo, senza necessità che sia “eccezionale” o “imprevedibile”. Più la situazione di pericolo era prevedibile ed evitabile, maggiore sarà il peso causale della condotta imprudente fino a escludere del tutto il risarcimento essendosi interrotto il nesso causale tra fatto ed evento dannoso.
La Cassazione sottolinea che la percepibilità o meno del pericolo non è elemento costitutivo della fattispecie di cui all’art. 2051 c.c. Il danneggiato non deve provare che il pericolo fosse occulto né dimostrare la propria assenza di colpa: questi sono elementi che rientrano nella prova liberatoria a carico del custode.
Gli ermellini nell’accogliere il ricorso pronunciano il seguente principio di diritto: “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente la dimostrazione del nesso tra “res” ed evento dannoso, potendo tale responsabilità escludersi grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, rispettivamente anche solo colpose e imprevedibili”.
Orbene, tale decisione segna un ulteriore passo nell’allineamento della giurisprudenza sul tema: cade definitivamente il retaggio della “insidia e trabocchetto” nelle cause per danni da strada dissestata. Chi subisce un danno deve dimostrare il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso, ossia tra la strada e il sinistro e non anche la natura insidiosa del bene né la propria assenza di colpa. In senso contrario, spetta al custode provare che i suddetti elementi siano fondati e dotati di caratteristiche tali da consentire di interrompere il nesso causale ed escludere la responsabilità.
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