1° FEBBRAIO. DICHIARAZIONE IVA. Da oggi e fino al 30 Aprile è possibile inviare la dichiarazione IVA…
Condominio, la Cassazione chiarisce: rifare le scale non è un’innovazione ma una semplice modifica

L’intervento è volto al miglior godimento del bene comune e non ne altera funzione o destinazione originaria – Cassazione civile, ordinanza n. 10473/2025.
ROMA – Non è innovazione, ma una mera modifica destinata a migliorare l’uso di un bene comune: così la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10473 del 22 aprile 2025, interviene sul controverso tema delle delibere condominiali riguardanti opere di ristrutturazione delle parti comuni. Al centro del giudizio, il rifacimento di una rampa di scale risalente agli anni Cinquanta. Un condomino aveva impugnato la relativa delibera sostenendo che l’opera integrasse una vera e propria innovazione, soggetta quindi a vincoli più stringenti di approvazione.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, affermando un principio chiaro: la sostituzione di una scala vetusta per migliorarne l’accessibilità non costituisce innovazione, in quanto non incide sull’essenza né sulla destinazione del bene, ma ne preserva e valorizza l’uso. E non solo: secondo gli ermellini, in mancanza di prove concrete, non è sufficiente lamentare l’assenza di alternative per l’accesso all’appartamento durante i lavori per configurare un vulnus al diritto di proprietà.
Il caso
La vicenda trae origine dalla delibera approvata dall’assemblea di un piccolo condominio, composta da cinque unità immobiliari, con cui si era deciso il rifacimento delle scale interne che collegano il seminterrato al secondo piano. Uno dei condomini, proprietario di un appartamento al primo piano, ha impugnato la decisione sostenendo che:
- si trattasse di un’innovazione soggetta alla maggioranza qualificata ex art. 1136, comma 5, c.c., non raggiunta in assemblea;
- la scala fosse in comproprietà solo con il proprietario dell’appartamento sullo stesso piano, configurando quindi un condominio parziale con obbligo di una delibera separata;
- il progetto non prevedesse soluzioni alternative per accedere al proprio appartamento durante i lavori, con conseguente compressione del diritto di godimento del bene.
I giudici di merito, in primo e secondo grado, avevano già respinto il ricorso, ritenendo che la delibera avesse ad oggetto una modifica funzionale e non un’innovazione. Si giunge così in Cassazione.
Nel pronunciarsi, la Corte di Cassazione ha colto l’occasione per ribadire la distinzione tra modifiche e innovazioni, due categorie giuridiche spesso confuse nella pratica condominiale.
Le modifiche riguardano interventi che non alterano la destinazione o l’essenza materiale del bene comune, ma mirano semplicemente a renderne più comodo e razionale l’utilizzo. Rientrano nelle facoltà dei singoli condomini (art. 1102 c.c., applicabile al condominio per rinvio ex art. 1139 c.c.).
Le innovazioni costituiscono opere che trasformano il bene comune modificandone la consistenza materiale o la destinazione originaria, e che richiedono una specifica maggioranza deliberativa e limiti stringenti previsti dall’art. 1120, comma 2, c.c.
Nel caso specifico, il rifacimento della scala aveva lo scopo di migliorarne l’accessibilità, dato che l’opera risaliva a oltre 70 anni fa e presentava problematiche di usabilità. Non si è quindi trattato di un cambiamento di destinazione né di una trasformazione del bene, ma di un’ordinaria riqualificazione volta al mantenimento della piena funzionalità.
Scala comune a tutti: esclusa la configurabilità del condominio parziale
Uno dei punti centrali del ricorso riguardava la pretesa esistenza di un condominio parziale sulle rampe di scale che conducevano al piano del ricorrente. Secondo il ricorrente, la proprietà esclusiva o congiunta di quella porzione di scala da parte sua e del vicino giustificava una delibera autonoma solo tra i due condomini interessati.
La Cassazione ha rigettato anche questa tesi. In primo luogo, ha ricordato che il condominio parziale si configura solo quando un bene, per sue caratteristiche oggettive, serve in modo esclusivo una parte dell’edificio (art. 1123, comma 3, c.c.). Ma nel caso esaminato, le scale in questione consentivano l’accesso al tetto dell’edificio, bene indiscutibilmente comune a tutti i condomini. Dunque, nessuna esclusività di utilizzo da parte di una sola parte del condominio.
Inoltre, la documentazione citata dal ricorrente (atti d’acquisto, estratti tavolari) non è stata adeguatamente riprodotta nel ricorso, in violazione dell’onere di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c., rendendo inammissibili le relative censure.
Altra questione sollevata dal condomino riguardava il costo dei lavori, ritenuto eccessivamente oneroso rispetto all’utilità derivante. Anche su questo punto, la Suprema Corte si è mostrata netta: la valutazione della spesa, in relazione al valore dell’immobile e alla quota gravante sul singolo condomino, non è apparsa né sproporzionata né voluttuaria.
Anche la presunta impossibilità di accedere all’abitazione durante i lavori è stata giudicata infondata: non solo il ricorrente non ha provato alcuna concreta lesione del proprio diritto di godimento, ma non ha neppure allegato dettagliatamente le conseguenze che avrebbe subito, limitandosi a ipotizzarle in astratto.
La decisione della Corte: ricorso rigettato, condannato alle spese
Alla luce di tutte queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la piena legittimità della delibera condominiale e la corretta interpretazione dei giudici di merito.
Il condomino è stato inoltre condannato al pagamento delle spese legali in favore del Condominio e, ove dovuto, al versamento di un ulteriore contributo unificato, come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Orbene, diversi i principi affermati dagli ermellini:
- il rifacimento di una scala condominiale vetusta non costituisce innovazione ai sensi dell’art. 1120 c.c., ma modifica ai sensi dell’art. 1102 c.c., se finalizzato a migliorare il godimento del bene senza alterarne la funzione.
- il condominio parziale si configura solo quando un bene serve esclusivamente una parte dell’edificio; non ricorre quando la scala dà accesso a un bene comune a tutti (es. il tetto).
- la spesa per i lavori va valutata in relazione al valore dell’immobile e alla quota millesimale; non è sufficiente lamentare genericamente una presunta onerosità.
- le deduzioni in fatto non supportate da prova non sono valutabili in Cassazione.
Una pronuncia destinata a fare giurisprudenza, soprattutto in quei contesti condominiali in cui il confine tra miglioramento e trasformazione rischia di sfumare in controversie spesso legate più a incomprensioni tra vicini che a reali lesioni di diritti.
Latest posts by Teresa Lopardo (see all)
