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La CGUE estende l’applicazione IVA ai distacchi di personale infragruppo (Caso C-94/19)

Master of Science in Taxation, University of Oxford
Laurea Magistrale in Economia e Legislazione per l'Impresa, Università Bocconi
Laurea in Economia Aziendale, Università Bocconi

Socio fondatore di Imperium Audit SpA, docente e ricercatore su temi di Tax, Accounting & Control presso l’Università Bocconi e la SDA Bocconi School of Management. Collabora con l’Osservatorio Fiscale e Contabile di SDA Bocconi e, contestualmente, con il Transfer Pricing Forum. Concentra le proprie attività di ricerca sulla tassazione delle imprese, con particolare riferimento al diritto europeo, alla fiscalità internazionale e la governance fiscale. Fa parte del gruppo esperti ALAC – Allerta Anticorruzione di Transparency International Italia sulle tematiche di diritto tributario e societario. Laureato con lode in Economia e Legislazione per l’Impresa presso l’Università Bocconi, con esperienze di studio presso Bruxelles, Londra e Dubai. Premiato dalla Fondazione Boroli per la miglior tesi di laurea magistrale. Perfeziona gli studi con un Master in Taxation presso l’Università di Oxford.
Ha maturato esperienza in ambito fiscale e contabile presso il Dipartimento di Economia e Finanze (DG ECFIN) della Commissione Europea. Ha collaborato con il Centre for Budget and Governance Accountability - India, presso Nuova Delhi, effettuando ricerche sulla trasparenza finanziaria nei paesi del Sud-Est asiatico.

In data 11 marzo è stata pubblicata la sentenza C-94/19 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGEU) riguardante la detraibilità ai fini IVA dei rimborsi relativi a distacchi di personale infragruppo. La domanda pregiudiziale alla CGEU è stata effettuata dalla Suprema Corte di Cassazione, nell’ambito della controversia sorta tra l’Agenzia delle entrate e la San Domenico Vetraia SpA, società controllata della Avir SpA.

Fatti

Nel 2004 la controllante Avir ha distaccato un proprio dirigente presso la San Domenico Vetraia, affinché questo si occupasse di uno stabilimento. La Avir ha sostenuto le spese di distaccamento e ha poi inviato le relative fatture alla San Domenico la fine di riceverne rimborso. Al momento di tale rimborso, la San Domenico ha applicato l’IVA, per poi esercitare il diritto di detrazione.

L’Agenzia delle entrate ha però effettuato un recupero dell’IVA sulle detrazioni, non ritenendo questi rimborsi prestazioni di servizi infragruppo e considerandoli al di fuori del campo di applicazione dell’IVA.

I ricorsi in primo e secondo grado della contribuente sono stati rigettati in quanto, ai sensi dell’articolo 8, comma 35, della Legge 11 marzo 1988, n. 67, ai fini IVA non rilevano “i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”. Identificando quindi le somme erogate come meri rimborsi, il giudice di primo grado e il giudice d’appello hanno dato sostegno alla tesi dell’amministrazione finanziaria.

La Corte di Cassazione ha sollevato dei dubbi in merito all’esclusione ai fini IVA del distacco di personale, sulla base degli artt. 2 e 6 della Sesta Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, e sul principio di neutralità fiscale.

Decisione della CGUE

Nella propria analisi, la CGUE rammenta che, come statuito dall’art. 6 della Sesta Direttiva, si considera prestazione di servizi ai fini IVA “ogni prestazione che non costituisce cessione di bene”, pertanto anche il distacco di personale.

Nel verificare che tale servizio sia stato effettuato a titolo oneroso, requisito fondamentale per l’applicazione dell’IVA, la Corte ha ritenuto sufficiente che vi sia un nesso diretto tra il servizio e il corrispettivo, a prescindere dalla presenza o meno di pattuizione di una retribuzione superiore agli oneri sostenuti.

La CGUE ha pertanto ritenuto che la legislazione nazionale italiana IVA sui distacchi di personale non possa escludere i prestiti o i distacchi infragruppo a fronte dei quali è erogato solamente il rimborso del costo, a patto che l’attività di distacco e gli importi erogati si influenzino reciprocamente. L’Italia dovrà pertanto rivedere la normativa in tal senso, garantendo la possibilità, alle condizioni imposte dalla Corte, di applicare l’IVA in queste situazioni.

Amedeo Rizzo
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