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REGIME FACOLTATIVO DI ADOZIONE DEL TAX CONTROL FRAMEWORK PER LE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI

Dottore Commercialista

Questa nuova disposizione vede la sua gestione normativa all’interno del D.M. Economia del 9 Luglio 2025, che ha visto la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 Luglio 2025 e che in pratica da un punto di vista operativo attua quanto è contenuto all’interno dell’articolo 7 – bis del decreto legislativo n. 128 del 2015.
Partiamo con il mettere in risalto il fatto che a quello che è il regime collaborativo tradizionale possono accedere i soggetti che hanno ricavi pari almeno a 750 milioni di euro che è una soglia destinata ad una progressiva riduzione, in quanto nel 2026 sarà pari a 500 milioni mentre nel 2028 sarà pari a 100 milioni.

Pertanto quelli che sono i cambiamenti sopra – citati, faranno in modo che di detto accesso potranno beneficiare anche i contribuenti che non rientrano nei parametri stabiliti dall’adempimento ordinario, i quali potranno a vere a loro favore le stesse esenzioni sanzionatorie di coloro che per parametri rientrano già nel regime. Così facendo il legislatore è voluto entrare all’interno della cultura aziendale delle piccole e medie imprese, valorizzando l’ottica di
strutturazione verso le misure di compliance fiscale e l’idea dell’implementazione degli strumenti di governance interna.

Concretamente chi mostra la predisposizione a volersi inserire in quello che è a tutto gli effetti un nuovo contesto, deve dotarsi di un sistema di controllo che rispecchi quelli che sono i criteri fissati all’interno dell’art. 4 del decreto legislativo n. 128 del 2015. In correlazione deve poi essere inoltrata una comunicazione telematica all’Agenzia Delle Entrate a cui è necessario allegare quella che è una serie di documenti obbligatori come :
– Documento che descrive l’attività svolta dall’impresa
– Strategia fiscale approvata dagli organi di gestione in data anteriore all’esercizio dell’opzione
– Documento che descrive il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato e quelle che sono le sue relative modalità di funzionamento
– Mappe dei processi aziendali
– Mappe dei rischi finali redatta anche tenendo in considerazione la mappatura di quelli derivanti dai principi contabili, individuati dal sistema di controllo del rischio finale considerandolo da quando lo stesso è stato implementato
– Un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio finale accuratamente certificato.

La partenza degli effetti è riferibile all’inizio del periodo d’imposta in cui si effettua la comunicazione all’Agenzia Delle Entrate. Qualora invece nell’arco temporale in cui ha inizio l’adesione a tale disposizione, sussistono dei cambiamenti per cui il sistema di controllo dei rischi fiscali richiede delle variazioni, urge la necessità di produrre una nuova certificazione.

Tale regime opzionale ha una durata di due periodi d’imposta e nel momento in cui i suddetti terminano, viene tacitamente prorogato per altri due periodi d’imposta, il tacito rinnovo prima indicato può essere impedito per mezzo di una revoca espressa.

Bartolomeo Russo
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