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Agenzia Entrate: nuovi codici tributo per il Superbonus 110% e Bonus Casa

Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti
Giornalista pubblicista
Email: annagianturco@2020revisione.it

Superbonus

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.12/E del 14 marzo 2022, ha istituito nuovi codici tributo per utilizzare, mediante il modello F24, i crediti emergenti dai bonus casa e dai Superbonus 110%.

Per rifarci alla normativa di qualche mese fa, già il decreto Rilancio, ossia il D.L. n.34 del 19 maggio 2020, all’articolo 121, comma 1, ha offerto, ai soggetti che sostengono spese per determinati interventi, di cui parleremo più avanti, la possibilità di optare, anziché utilizzare direttamente la detrazione spettante, per:

  • un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”;·
  • la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

Gli interventi, sopra accennati, riguardano le spese elencate al comma 2 del sopra citato articolo 121, sostenute per:

  1. recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a e b, del T.U.I.R., di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.917;
  2. efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. 4 giugno 2013, n.63, (c.d. ecobonus) modificato, successivamente, dalla legge n.90 del 3 agosto 2013;
  3. adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1 bis a 1 septies del D.L. n.63 del 4 giugno 2013 (c.d. sismabonus), con modifiche apportate dalla legge n.90 del 3 agosto 2013;
  4. recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi la sola pulitura o tinteggiatura esterna (c.d. bonus facciate), di cui all’articolo 1 della Legge n.160 del 27 dicembre 2019;
  5. installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16 bis, comma 1, lettera h, del T.U.I.R., di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.917;
  6. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16 ter del D.L. n.63 del 4 giugno 2013, modificato dalla Legge n.90 del 3 agosto 2013.

Quanto espresso fino ad ora è stato modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 febbraio 2022, n.13, il quale prevede che, i soggetti che sostengono spese per gli interventi annoverati nel comma 2 dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, possono optare, invece di utilizzare direttamente la detrazione spettante, per:

  1. “un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti ivi indicati”;
  2. “la cessione di un credito d’imposta di pari ammortare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti ivi indicati”.

Le opzioni si riferiscono alle spese sostenute per interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a e b, del T.U.I.R., di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.917;
  • efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. 4 giugno 2013, n.63, (c.d. ecobonus) e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del citato decreto legge n.34 del 2020 (c.d. superbonus)
  • adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1 bis a 1 septies del D.L. n.63 del 4 giugno 2013 (c.d. sismabonus) e di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020 (c.d. superbonus);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi la sola pulitura o tinteggiatura esterna (c.d. bonus facciate), di cui all’articolo 1, commi 219 e 2020,  della Legge n.160 del 27 dicembre 2019;
  • installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16 bis, comma 1, lettera h, del T.U.I.R., di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del citato decreto legge n.34 del 2020;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16 ter del D.L. n.63 del 4 giugno 2013 e di cui al comma 8 dell’articolo 119 del decreto legge n.34/2020;
  • superazione ed eliminazione di barriere architettoniche, di cui all’articolo 119 ter del decreto legge n.34 del 2020.

Per sintetizzare quanto sopra espresso, possiamo dire, quindi, che sono consentite tre cessioni del credito d’imposta: la prima sarà libera, mentre le ulteriori due saranno possibili solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e imprese di assicurazioni.

Nel caso delle opzioni di sconto in fattura, invece, sarà il fornitore, in capo al quale matura il credito d’imposta, a dover rispettare i limiti delle tre cessioni, secondo i termini sopra indicati.

A questo proposito è intervenuta la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.12/E del 14 marzo 2022, che ha reso noti i codici tributo da utilizzare per la compensazione delle somme derivanti dalla cessione del credito e quelle relative allo sconto in fattura per le comunicazioni trasmesse dal 17 febbraio 2022.

Cessione del credito e sconto in fattura, nuovi codici tributo per le comunicazioni dal 17 febbraio 2022

I nuovi codici tributo saranno utilizzati per le compensazioni dei crediti derivanti dalle opzioni per la cessione o per lo sconto in fattura comunicate dal 17 febbraio 2022.

Per le opzioni esercitate in precedenza, fino al 16 febbraio 2022, saranno ancora applicate le indicazioni contenute nella Risoluzione n.83/E del 28 dicembre 2020.

I codici istituiti, in totale 14, sono:

7701CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020
7702CESSIONE CREDITO – ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020
7703CESSIONE CREDITO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020
7704CESSIONE CREDITO – COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020
7705CESSIONE CREDITO – BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020
7706CESSIONE CREDITO – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020
7707CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020
7711SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020
7712SCONTO – ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020
7713SCONTO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020
7714SCONTO – COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020
7715SCONTO – BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020
7716SCONTO – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020
7717SCONTO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020

Predisposizione modello F24

I codici tributo saranno indicati nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”

L’utilizzo in compensazione, o in alternativa l’ulteriore cessione, è ammesso a patto che il fornitore o il cessionario confermino l’esercizio dell’opzione mediante le funzionalità disponibili nella “Piattaforma cessione crediti” presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della quale le varie tipologie di crediti sono identificate dai codici tributo istituito con la risoluzione n.12/E.

Tramite la stessa piattaforma telematica, i fornitori e i cessionari possono cedere i crediti ad altri soggetti secondo le disposizioni vigenti.

I successivi cessionari utilizzano i crediti in compensazione secondo gli stessi termini, condizioni e modalità applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare tramite la Piattaforma.

In fase di elaborazione dei modelli F24, l’Agenzia delle Entrate effettua i controlli automatizzati per verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità. In caso di scarto del modello F24, al soggetto che ha inviato il modello sarà inviata una ricevuta consultabile mediate i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Da ultimo e non meno importante è la compilazione del campo “anno di riferimento” del modello F24.

In questo campo deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”.

Se le spese sono sostenute nel 2021, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota, l’anno di riferimento sarà il “2023” e così di seguito.

Anna Gianturco
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