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Il turismo e gli incassi in contanti

Come già avvenuto per altri settori lavorativi, la legge di bilancio 2026 ha apportato delle importanti novità relativamente ai commercianti al minuto e alle agenzie di viaggio che a loro volta procedono all’accettazione di pagamenti in contanti da parte di turisti stranieri. Infatti è stato stabilito che il limite, relativo a quello che è il suddetto incasso in questione, per cui parte la comunicazione all’Agenzia Delle Entrate, passa da 1000 a 5000 euro. Quello che è il riferimento normativo che fa sì che tutto ciò prenda effettivamente forma è il comma 437 dell’articolo 1 della legge in questione, tramite cui si è quindi assistito ad un’equiparazione con il limite già delineato per la normativa antiriciclaggio.
Nello specifico bisogna tenere in considerazione quelli che sono alcuni punti salienti come i seguenti:
- Procedere alla comunicazione annuale per le operazioni in contanti che hanno un importo compreso tra 5000 euro e 14.999,99 euro
- Provvedere alla verifica del fatto che le operazioni in questione vengano effettuate da persone fisiche che non abbiano la cittadinanza italiana e che saranno residenti all’estero
- Non è soggetto a variazioni quelli che è il limite massimo di 15.000 euro relativo all’utilizzo del contante effettuato dai turisti stranieri. Questo è un aspetto che opera in veste di deroga a quelli che era il precedente limite di 5.000 euro stabilito dal Dlgs. n. 231 del 2007
Questo cambiamento con cui ci si trova ad avere a che fare, si continua a portare dietro gli obblighi operativi già previsti in origine. Parliamo pertanto di:
- Andare ad identificare il cliente; ogni qualvolta vi è un’operazione che è pari o superiore a quello che è il limite delineato per l’utilizzo del contante, ovvero i 5000 euro, si verifica che l’esercente deve procedere a:
- Acquisire una copia del passaporto del cliente
- Dotarsi di un’autocertificazione, disciplinata da un punto di vista normativo dall’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che confermi il fatto che la persona fisica non sia un cittadino italiano e che sia residente all’estero
- Procedere al versamento del contante; nel momento in cui il denaro lo si va ad incassare devono essere svolte in maniera tempestiva le seguenti attività:
- Andarlo a versare entro il primo giorno feriale successivo all’operazione
- Il versamento deve avvenire su quello che è un conto corrente intestato all’esercente
- Deve essere allegata una copia della comunicazione preventiva di adesione alla disciplina, la quale da un punto di vista normativo è associabile al DL n. 16 del 2012
- Effettuare la comunicazione all’Agenzia Delle Entrate; la comunicazione delle operazioni deve essere effettuata con cadenza annuale ed utilizzando il quadro TU del modello polivalente.
Quest’invio deve avvenire tenendo in considerazione quello che è il seguente scadenziario:
- 10 Aprile dell’anno successivo per coloro che effettuano la liquidazione IVA mensile
- 20 Aprile dell’anno successivo per coloro che effettuano la liquidazione IVA trimestrale
Per fare ciò devono essere indicati i seguenti dati:
- Generalità complete del cliente
- Stato estero e indirizzo di residenza
- Estremi della fattura
- Imponibile e IVA applicata
Col fatto che non sussiste la presenza di una disciplina transitoria, questa novità del limite di 5000 euro viene applicata alle operazioni che sono state effettuate nel 2025 ma che devono essere comunicate entro il mese di aprile 2026.
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